Provvedimento di assegnazione della casa familiare – Non opponibile al creditore se posteriore ad iscrizione ipotecaria
Com'è noto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell'interesse dei figli è opponibile ai terzi: in particolare il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
Tuttavia, anche quando trascritto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell'interesse dei figli non ha effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Pertanto, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del detto provvedimento.
In pratica, il diritto di abitazione ottenuto in forza dell'assegnazione della casa coniugale in seguito a separazione personale, se conseguito successivamente all'iscrizione ipotecaria, non è opponibile allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all'acquirente dell'immobile in sede esecutiva.
Questo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 7776/16.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!