L’eventuale stato di difficoltà finanziaria dell’azienda non libera il sostituto d’imposta dalle responsabilità penali connesse all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

Il sostituto di imposta deve adempiere all'obbligo retributivo e a quello contributivo: in caso di difficoltà finanziarie, il soggetto interessato è tenuto a ripartire le risorse esistenti all'atto dell'erogazione degli emolumenti in modo da potere assolvere al debito verso l'erario e l'istituto previdenziale, anche se ciò comporti la impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.

Il principio richiamato vale sia se a fallire sia soltanto la società, che anche l'imprenditore; nella prima ipotesi, peraltro, ove non dichiarato fallito personalmente colui che era il rappresentante legale della società, lo stesso è tenuto al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie: non sono, insomma, le vicende fallimentari della società tenuta al versamento o dell'amministratore a costituire, di per sé stesse, cause di esclusione del dolo del delitto di omissione contributiva, o addirittura di esclusione della punibilità.

Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 36907/15 emessa dalla terza sezione penale.

16 Settembre 2015 · Lilla De Angelis




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