Omicidio stradale e lesioni personali stradali – Passando con il rosso si rischia la galera

Il nuovo reato di omicidio stradale

L'articolo 589 bis del codice penale, introdotto dalla legge 41/2016 (Reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali) stabilisce, in generale, che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.

In particolare, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.

E' invece punito con la reclusione da cinque a dieci anni, il conducente che cagioni per colpa la morte di una persona:

  1. procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  2. attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
  3. a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Se il conducente si da' alla fuga (articolo 589 ter del codice penale) la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Il nuovo reato di lesioni stradali gravi e gravissime

L'articolo 590-bis del codice penale, così come modificato dalla legge 41/2016 (Reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali) stabilisce, in generale, che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

In particolare, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

E' invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime, il conducente che cagioni per colpa lesioni personali:

  1. procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  2. attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
  3. a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Se il conducente si da' alla fuga (articolo 590 bis del codice penale) la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

26 Marzo 2016 · Giuseppe Pennuto


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