Omesso versamento IVA oltre le soglie penali » Anche se si beneficia della rateazione equitalia non si ottiene lo sconto della pena

In caso di mancato versamento dell'IVA, rateizzare il debito con Equitalia non serve per farsi scontare la pena: è necessaria, infatti, l’estinzione con l’integrale pagamento.

In caso di omesso versamento IVA oltre le soglie penali, l’accoglimento del piano di rateazione, non è sufficiente per beneficiare della riduzione della pena.

A tal fine, infatti, è necessario che il debito tributario sia completamente estinto.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza 37748/14.

Con la suddetta pronuncia, gli Ermellini ribadiscono, dunque, la teoria per cui l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario non è applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella esattoriale, perché che il riconoscimento del beneficio è subordinato all'integrale ed effettiva estinzione dell’obbligazione tributaria.

Il verdetto di piazza Cavour è di particolare importanza, poiché l'omesso versamento dell'IVA, ultimamente, è commesso spesso per necessità finanziare del contribuente.

Inoltre, proprio perché questo reato è perpetrato per assenza di liquidità, è abbastanza normale che l’imputato possa aderire alle diverse forme di rateazione.

Va, però, tenuto presente, che anche se la rateazione venga richiesta prima dell’emissione della cartella esattoriale e quindi con la notifica dell’avviso bonario, il reato in ogni caso è già consumato, essendo ancorato alla scadenza dell’acconto IVA dell’anno successivo.

L’unica ipotesi, quindi, per beneficiare dell’attenuante è di estinguere il debito prima dell’apertura del dibattimento in sede penale.

17 Settembre 2014 · Stefano Iambrenghi


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