Omesso o ritardato versamento delle rate e risoluzione del contratto di mutuo

Com'è noto, la banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione.

La risoluzione dei contratto del mutuo ipotecario conseguente alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine ed alla notifica dell’atto di precetto obbliga, pertanto, il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta.

Inoltre, sul credito così determinato, vanno corrisposti al creditore gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.

Questa la decisione dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 4230/15.

5 Marzo 2015 · Stefano Iambrenghi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!