Omesso pagamento dei tributi e iscrizione ipotecaria sui beni conferiti al fondo patrimoniale – Al debitore l’onere di provare che l’importo risparmiato con le tasse non fu impiegato per soddisfare esigenze familiari

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni immobili conferiti al fondo patrimoniale solo per il mancato rimborso di debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, e quindi l'ipoteca è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia stata strumentale ai bisogni della famiglia e se il titolare del credito ne era pienamente consapevole, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell'esercizio dell’impresa.

Tanto premesso, provare che l'obbligazione tributaria è stata invece contratta per soddisfare esigenze estranee ai bisogni familiari grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale: pertanto, ove il debitore proponga opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ne consegue che i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

In base alle considerazioni appena esposte, i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 22761/2016.

24 Novembre 2016 · Giorgio Valli


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