Mancato versamento dell’IVA » Il reato è retroattivo

Retroattivo il reato di mancato versamento dell'Iva entro il 27 dicembre dell'anno successivo.

Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 37424/2013, ha sancito che: Fra l'articolo 10-ter decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, inserito dall'articolo 35, comma 7, di. 4 luglio 2006, numero 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, numero 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta), e il comma 1 dell'articolo 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471 (che assoggetta alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti dei debiti IVA), intercorre un rapporto non di specialità ma di progressione illecita, che comporta l'applicabilità congiunta delle due sanzioni».

Inoltre, «l'articolo 10 ter decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, inserito dall'articolo 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, numero 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, numero 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale.

A parere degli Ermellini, pertanto, è retroattivo (quindi applicabile anche al 2005) e cumulabile con la sanzione amministrativa il reato di mancato versamento dell'Iva, per un ammontare superiore ai 50mila euro, entro il termine per l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Infatti, la norma introdotta con il dl. 223/2006 dev'essere applicata anche per le omissioni precedenti la sua entrata in vigore.

Ma non è tutto.

Secondo piazza Cavour, il reato è punibile a titolo di dolo generico. È quindi sufficiente la presentazione della dichiarazione ai fini della punibilità penale. Inoltre, la crisi di liquidità dell'azienda non è una scriminante del nuovo reato.

2 Ottobre 2013 · Giorgio Valli


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