Infrazione e mancata comunicazione dati conducente » Decide giudice del luogo dove ha sede Polizia

Infrazione commessa e mancata comunicazione dei dati del conducente. In questo caso è competente il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente.

Infatti, contro il verbale di accertamento a carico del conducente che non comunica le generalità della persona al volante al momento dell'infrazione, è territorialmente competente il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia 26184/13.

Riflessioni e fatti sulla pronuncia in merito di infrazione ed omessa comunicazione dati

Contro il verbale di accertamento a carico del conducente che non comunica le generalità della persona al volante al momento dell'infrazione è territorialmente competente il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente.

Nella fattispecie, un automobilista conveniva il Comune dinanzi al Giudice di Pace dove aveva la propria residenza, opponendosi ad una multa per violazione del Codice della Strada.

Il presunto trasgressore riteneva che il verbale di accertamento, con cui gli era stata comminata a suo carico la multa, fosse illegittimo.

Come sappiamo, a seguito della contestazione non immediata di una violazione che comporti la decurtazione di punti della patente, il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare entro 30 giorni i dati della persona fisica del conducente.

Ma, il giudice di pace accoglieva il ricorso ed annullava il verbale.

Il Comune, presentava appello dinanzi al Tribunale, ma anche qui venivano rifiutate le sue ragioni.

Così, propononeva ricorso per Cassazione, ritenendo che il tribunale avesse sbagliato a ritenere il giudice di pace competente in materia.

E qui, a parere della Cassazione, il motivo del ricorso è fondato.

Dunque è territorialmente competente a decidere l'opposizione contro il verbale di contestazione della violazione, il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacché l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa.

26 Novembre 2013 · Giuseppe Pennuto




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