Obbligo di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca esattoriale

L'iscrizione di fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca esattoriale devono essere preventivamente comunicati al debitore

Sia l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo del debitore che l'iscrizione di ipoteca esattoriale sull'immobile del debitore sono atti impugnabili.

Pertanto, le iscrizioni di fermo amministrativo e di ipoteca esattoriale devono essere rese note al contribuente sulla base di un principio generale che assume l'obbligo della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino.

Tali comunicazioni non vanno notificate ex post, ma devono necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo, e ciò perché esse sono strutturalmente funzionali a consentire e a promuovere il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi.

Si tratta, d'altra parte, di una specifica attuazione del principio generale di trasparenza amministrativa, secondo il quale è d'obbligo la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Su questo filone si è mossa la giurisprudenza negli ultimi anni. In particolare:

  1. a proposito dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, è stato rilevato che la mancata notifica della cartella esattoriale comporta un vizio della procedura prevista dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
  2. in materia di accertamento mediante standard (o studi di settore), si è deciso che il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa;
  3. è stato sancito, pena la nullità della successiva cartella esattoriale, l'obbligo in capo all'amministrazione di comunicare al contribuente l'esito dei controlli formali con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo ed ipoteca esattoriale

Pertanto, prima di iscrivere ipoteca esattoriale o fermo sui beni del debitore, la pubblica amministrazione deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni, concedendo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L'iscrizione di ipoteca esattoriale, o di fermo amministrativo, non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Questo l'orientamento che emerge dalla lettura della sentenza 19667/14 della Corte di cassazione a sezioni unite.

21 Ottobre 2014 · Paolo Rastelli


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