Mantenimento dei figli maggiorenni – quando cessa l’obbligo?

Quando cessa l'obbligo di mantenimento per figli maggiorenni

L'obbligo di mantenimento per figli maggiorenni, sancito in una sentenza di separazione personale o divorzio, cessa con il raggiungimento dell'autosufficienza economica accertata all'esito di un procedimento ex articolo 710 codice di procedura civile

Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Codice di procedura civile.

Conseguentemente, la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per se sole, condizioni sufficienti a legittimare, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno (Cassazione, sentenza del 4 aprile 2005, numero 6975).

Si precisa che le doglianze dirette alla eliminazione o riduzione degli assegni di mantenimento disposti con la sentenza di omologazione per fatti sopravvenuti non possono proporsi con l'opposizione al precetto, ma devono essere azionate con il rimedio tipico revisionale di cui all'articolo 710 del Codice di procedura civile.

Con l'opposizione al precetto sono, infatti, proponibili soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo (Tribunale di Bari, sezione seconda civile, sentenza del 18 settembre 2008, numero 2087; Cassazione, sentenza del 9 novembre 2001, numero 13872).

In pratica, al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge a carico del quale è stato posto il suo mantenimento, non può autonomamente provvedere a ridurre, in tutto o in parte, il contributo che versa al figlio. Anche qualora egli ritenga che il figlio maggiorenne abbia ormai acquisito una propria indipendenza economica. Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne deve, così come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 13184 del 16 giugno 2011, instaurare un giudizio davanti al giudice (ex articolo 710 del Codice di procedura civile) finalizzato ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione personale o divorzio.

Obbligo mantenimento figli maggiorenni - I criteri oggettivi per stabilirne la durata

Come accennato in premessa, non è possibile fissare, ex ante, un termine di durata dell'obbligo di mantenimento per figli maggiorenni.

In generale, rimanendo alle enunciazioni di rito, l’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio raggiunge l'autosufficienza economica o forma una nuova famiglia a cui è in grado di provvedere autonomamente. L’obbligo di mantenimento viene meno per il genitore onerato anche quando, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, il figlio maggiorenne non ha saputo o non ha voluto, per scelta consapevole o per colpa, conseguire l’autonomia economica dai genitori.

In sintonia con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenze numero 1506/1990 e 1353/1998, il giudice, nel quantificare l'assegno di mantenimento, deve valutare l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi. Pertanto il tribunale può revocare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia attribuibile ad una sua ingiustificata inerzia.

Per quanto attiene, invece, i criteri con qualche parvenza di oggettività, che possano aiutare il giudice nelle sue valutazioni di merito, ci sembra utile segnalare, restando ai tempi più recenti, che:

  1. affinché venga meno l'obbligo di mantenimento, non è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia ottenuto un impiego stabile, ma è necessario che tale impiego sia adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni. Ne discende che il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dal genitore onerato anche qualora abbia rifiutato una posizione lavorativa non commisurata alla sua preparazione scolastica, alle sue attitudini ed ai suoi effettivi interessi (Cassazione - sentenza numero 4765/2002);
  2. l'onere della prova è posto a carico del genitore obbligato al mantenimento. Questi deve dimostrare al giudice che il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica attraverso il conseguimento di un reddito stabile, consono alla professionalità acquisita e coerente con gli standard retributivi del mercato del lavoro; o, in alternativa, che il figlio maggiorenne si sottrae, consapevolmente, volontariamente e sistematicamente, alle opportunità offertegli per intraprendere un'attività lavorativa adeguata (Cassazione sentenza numero 14123/2011).
  3. non è sufficiente che il figlio maggiorenne abbia rifiutato un'offerta occasionale di lavoro, per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento. Per "liberare" il genitore onerato è necessario il rifiuto, senza alcuna valida giustificazione, di un'offerta del tutto congrua rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del figlio maggiorenne (Cassazione - sentenza numero 4616/1998);
  4. l'obbligo di mantenimento non viene meno, in modo automatico, quando il figlio maggiorenne contrae matrimonio e crea un nuovo nucleo familiare. Per la liberazione del genitore onerato, il nuovo nucleo familiare non deve versare in uno stato di bisogno. Esemplare, in tal senso, è la sentenza di Cassazione numero 1830 del 26 gennaio 2011, con la quale i giudici di piazza Cavour hanno sancito l'obbligo al mantenimento di una figlia maggiorenne coniugata, in quanto sia lei che suo marito risultavano ancora studenti, privi di autonomia economica e, per di più, conviventi con i genitori (che, peraltro, non risultavano separati).

Vale la pena sottolineare che, qualora fosse stata riconosciuta l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, un successivo ritorno alle condizioni di parziale o totale indigenza (ad esempio, perdita del posto di lavoro e del reddito che ne derivava) non reintegra di per sé l’obbligo di mantenimento per il genitore precedentemente onerato (ma solo quelli per alimenti, ex articolo 433 codice civile). L’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, infatti, si estingue definitivamente quando egli raggiunge la propria indipendenza economica. Questo è l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 19589/2011.

24 Ottobre 2011 · Antonella Pedone




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2 risposte a “Mantenimento dei figli maggiorenni – quando cessa l’obbligo?”

  1. elenaclara ha detto:

    Buonasera, vorrei un chiarimento relativo ad un assegno di mantenimento per una figlia di 25 anni. Dunque il mio compagno paga sullo stipendio (la moglie gli ha fatto causa e l’importo gli viene addebitato sullo stipendio) il mantenimento per la figlia 25enne che risultata formalmente residente a casa della madre ma che in realtà convive da 4 anni con un uomo più grande di lei di 20 anni e con le sue figlie di 7 anni. La figlia non ha contatti con il padre, o meglio quando vuole qualcosa ritorna da “paparino” (ultimo episodio ha chiesto al padre la macchina che lui stava vendendo su subito.it e il padre gliel’ha regalata) e poi scompare per anni…..
    Si può contestare in qualche modo la faccenda dimostrando che non è più residente presso la madre?7
    Grazie

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