Impianto termico centralizzato ed obbligo di contabilizzazione del calore » Facciamo chiarezza: ecco come agire

Impianto termico centralizzato ed obbligo di contabilizzazione del calore » Facciamo chiarezza: ecco come agire

Negli ultimi mesi, soprattutto su internet, si stanno diffondendo informazioni confuse in merito ai nuovi obblighi di misurazione dei consumi energetici, previsti dal decreto di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica: dunque, tentiamo di fare un po’ di chiarezza, spiegando come agire.

L'applicazione della complessa normativa sui nuovi obblighi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016, sarà prevedibilmente oggetto di un difficile contenzioso nei condomini italiani.

Si avvicina la data, dunque, in cui verranno spenti i caloriferi per adeguare il proprio riscaldamento centralizzato a ciò che prevede la Direttiva Europea sull'efficienza energetica.

Quest'ultima, infatti, obbliga i condomini (solo quelli che hanno il riscaldamento centralizzato e non autonomo) a installare un sistema di contabilizzazione del calore, su ogni impianto.

Questo è, in teoria, un sistema che aiuterà i singoli inquilini a pagare solo il riscaldamento che realmente consumano.

Ma in cosa consiste questo adeguamento dell'impianto?

Praticamente, vengono installati dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche su ogni calorifero dell'abitazione (e di conseguenza viene adeguato anche l'impianto centralizzato), così da poterne misurare il calore emesso, controllare e regolare la temperatura.

Questi sistemi, quindi, permettono di decidere come e quanto riscaldare le proprie stanze e, soprattutto, consentono di pagare quanto davvero si consuma.

La legge prevede che questi lavori di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore debbano essere fatti entro un calendario che varia da Regione a Regione.

Alcune Regioni hanno già superato la data di scadenza, come la Lombardia (il cui termine era previsto per il 01/08/2014) e la Provincia di Bolzano (previsto per il 01/01/2015).

Per il resto del Paese la data di scadenza ultima per l'aggiornamento impiantistico di tutti i condomini è fissata al 31/12/2016: oltre questa data potrebbero scattare sanzioni per ritardi o inadempienze.

Ricordiamo che, solo nei casi in cui l’installazione dei contacalorie singoli non sia tecnicamente possibile o efficiente, il decreto prevede l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore indiretta, nella maggior parte dei casi identificabili con i ripartitori (anche se trattasi di strumenti adatti solo a radiatori e termoconvettori).

Cerchiamo, comunque, di entrare nel dettaglio della questione nel prosieguo dell'articolo.

L'obbligo di contabilizzazione del calore per l'impianto termico centralizzato secondo la direttiva Europea

Scopriamo cosa dice esattamente la direttiva Europea in merito all'obbligo di contabilizzazione dell'impianto termico centralizzato.

Il Decreto legislativo 102 del luglio 2014, recependo le Direttive europee volte al contenimento del consumo energetico e all'emissione dei gas serra, ha introdotto all'articolo 9 l'obbligo di realizzare entro il 31/12/2016 la termoregolazione e la contabilizzazione del calore prelevato dal singolo utente finale (condomino), imponendo anche l'adozione di specifici criteri per la ripartizione delle spese, a valere dall'entrata in vigore del decreto (luglio 2014) anche per gli impianti in cui la contabilizzazione era stata già installata.

Sono previste sanzioni significative per chi non ottemperi alla installazione nei termini previsti e anche per chi non adotti i criteri imposti per la ripartizione delle spese.

La contabilizzazione del calore al singolo appartamento può essere fatta in due modi: attraverso l'applicazione di contatori a lettura diretta; o - dove ciò non sia possibile o risulti non efficiente sotto un profilo economico (impossibilità attestata con relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato) - mediante applicazione di ripartitori su ciascun corpo scaldante (contabilizzazione indiretta, negli impianti cosiddetti a colonna).

Una condizione esimente all'obbligo di installare la contabilizzazione anche in questa seconda modalità è contenuta nella lettera c) dell'art. 9 ove si dice testualmente che l'obbligo sussiste "salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore".

Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, sulla base di quanto indicato all'art. 16 punto 7 in tema di sanzioni.

Lo scopo infatti della normativa dichiarato all'articolo 1 è quello di rendere il consumo volontario attribuibile direttamente a ciascun utente così da indurlo a risparmiare individualmente - con ovvie ripercussioni sul consumo e sul risparmio collettivo.

In altre parole, attraverso la misurazione del calore volontario, i cui costi sono addebitati direttamente al singolo, si induce un circolo virtuoso tale per cui il singolo è portato a risparmiare o razionalizzare i consumi con l'utilizzo della termoregolazione che efficienta il consumo garantendo il confort necessario (oppure con l'adozione di NUOVI sistemi di protezione dell'involucro disperdente, quali cappotti termici, sostituzione di infissi, ecc.) e la somma dei risparmi dei singoli costituisce il risparmio collettivo.

Lo scopo della norma è dunque responsabilizzare (addebitandogliene direttamente i costi) l'utente del servizio. Tali costi devono essere quantificati con sistemi di calcolo del consumo quanto più precisi possibile, individuati normativamente nella contabilizzazione che ha dunque la funzione di poter attribuire con certezza al singolo utente il costo relativo al suo consumo volontario.

Esiste infatti anche un consumo involontario come specificato nella norma UNI 10200 specificamente richiamata nel decreto legislativo 102/14.

Tale norma chiarisce l'esistenza di consumi volontari e di consumi involontari e li definisce rispettivamente cosi:

  • i primi, dovuti all'azione volontaria dell'utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
  • i secondi, quelli indipendenti dall'azione dell'utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile (UNI 11300).

Per poter individuare la quota da ripartire a millesimi in e i millesimi di riscaldamento sulla base del fabbisogno energetico, occorre affidare ad un tecnico abilitato il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ad ogni singola unità immobiliare (per consentire di ottenere una temperatura standard di 20°) che andrà a costituire il valore millesimale attribuibile a quell'appartamento, indipendentemente dalle superfici radianti installate.

Questi nuovi millesimi saranno il criterio di ripartizione:

  • delle spese di gestione del servizio di riscaldamento;
  • di tutte le spese di manutenzione e conduzione ( terzo responsabile, estintori, lettura e ripartizione contabilizzatori, ecc.);
  • di tutte le spese relative alla dispersione dell'energia totale consumata (una percentuale della spesa energetica totale - cioè combustibile + energia elettrica - calcolata dal Tecnico sul singolo impianto, ovvero differenza tra la spesa energetica totale e il consumo volontario di tutti gli utenti).

Poiché le sanzioni previste colpiscono anche coloro che non applichino tali criteri di ripartizione (ciò anche per gli impianti esistenti già dotati di contabilizzazione) è giocoforza provvedere immediatamente all'affidamento ad un tecnico abilitato del calcolo dei nuovi millesimi secondo la norma UNI 10200, da utilizzare fin dalla ripartizione dei costi della pregressa gestione 2014/15.

Per quanti invece non abbiano ancora la contabilizzazione, sorge l'esigenza di dare immediato impulso alla progettazione di tale impiantistica con il correlativo calcolo dei nuovi millesimi.

L'obbligo della progettazione anche per la sola applicazione del sistema di contabilizzazione e termoregolazione scaturisce dall'art. 26 comma 3 della legge 10/91 che recita: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. (l'impianto di riscaldamento è un impianto non di processo).

La progettazione della termoregolazione e contabilizzazione deve essere affidata dunque ad un professionista abilitato, il quale dovrà mappare i radiatori esistenti per consentire una corretta programmazione dei singoli contabilizzatori, ovvero certificare il coefficiente di conversione delle unità di consumo che saranno rilevate dai singoli ripartitori.

Il progettista dovrà altresì predisporre i millesimi per ripartire la quota dei consumi involontari.

Dopo l'applicazione del sistema di contabilizzazione e termoregolazione (anche in assenza di ulteriori opere di riqualificazione dell'impianto) la ditta esecutrice dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità alla norma e al progetto.

Si badi bene che sia negli impianti di contabilizzazione esistenti che in quelli di nuova realizzazione, la dichiarazione di conformità e le mappature (o la valutazione dei coefficienti di conversione) sono essenziali alla corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei costi e quindi ad evitare il rischio delle sanzioni.

Infatti per far sì che ciascuno paghi i costi esclusivi del proprio prelievo volontario è fondamentale che tale prelievo volontario sia misurato in modo ineccepibile e corretto.

Ciò è possibile soltanto applicando i ripartitori o i contatori secondo la regola dell'arte (certificata dalle Ditta installatrice) e soltanto attraverso la conversione delle unità di consumo segnate da ogni ripartitore opportunamente programmato (secondo la norma UNI 10200:13 ) o secondo coefficienti adeguati al singolo radiatore (secondo la norma UNI 10200:15).

Chiarimenti e precisazioni fondamentali in merito all'obbligo di contabilizzazione del calore per l'impianto termico centralizzato

Siamo lieti di fornirvi chiarimenti e precisazioni fondamentali in merito all'obbligo di contabilizzazione dell'impianto termico centralizzato.

La contabilizzazione del calore favorisce il contenimento dei consumi energetici perché permette di evidenziare a ciascuna utenza i propri consumi individuali e conseguentemente indurre a una miglior gestione delle climatizzazione e della produzione di acqua calda.

Differentemente da quanto si legge, tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.

L’obbligo di installazione da parte delle imprese di fornitura partirà dal prossimo 31 dicembre 2016, salvo situazioni locali specifiche in cui questi obblighi sono già partiti e sarà commisurato a valutazioni di compatibilità tecnica, di efficienza in termini di costi e di valutazione dei risparmi energetici potenziali.

Tra le misure del provvedimento, troviamo la contabilizzazione individuale del calore, che dovrà interessare tutti gli edifici con più appartamenti serviti da un’unica centrale termica.

Stiamo parlando di un patrimonio edilizio ingente, costituito da quei palazzi con riscaldamento centralizzato, moltissimi dei quali costruiti prima degli anni ’80 con criteri lontanissimi dagli standard attuali di risparmio energetico (come la classica accoppiata caldaia a gasolio-termosifoni).

Alla contabilizzazione dovrà affiancarsi la termoregolazione: si potrà così impostare autonomamente la temperatura desiderata in ogni locale, grazie alle valvole termostatiche.

L’obbligo scatterà dal primo gennaio 2017 per milioni di appartamenti in tutta Italia, con multe tra 500 e 2.500 euro a carico dei condomini inadempienti.

La maggior parte degli edifici esistenti, presumibilmente un 90-95% del totale, dovrà affidarsi alla contabilizzazione “indiretta”. È l’unica applicabile a quegli impianti che distribuiscono il calore con colonne montanti, ormai datati ma ancora assai diffusi nel nostro Paese.

Gli edifici realizzati trenta o più anni fa, infatti, di solito hanno tubazioni verticali che servono diversi caloriferi situati su piani differenti, quindi è impossibile stabilire con un sistema di contabilizzazione diretta quanta energia sta consumando la famiglia che abita un determinato appartamento.

Allora bisogna installare un dispositivo elettronico su ogni termosifone, un ripartitore di calore in grado di misurare, attraverso due sensori, sia la temperatura della superficie del calorifero che quella dell’aria nel locale.

Questi valori permetteranno di calcolare l’energia termica complessivamente immessa da quel radiatore nella stanza.

Così, sommando i valori di tutti gli elementi presenti nei vari locali, si otterrà l’energia utilizzata dall'intero appartamento.

Inoltre, con le valvole termostatiche si potrà controllare il calore di ciascun ambiente: ogni valvola regolerà il flusso d’acqua calda nel relativo termosifone, facendo così variare la temperatura media del radiatore e il conseguente consumo.

La logica del provvedimento europeo e nazionale è far pagare a ogni proprietario o inquilino l’energia effettivamente consumata nel suo appartamento, abbandonando la classica ripartizione delle spese per il riscaldamento secondo i millesimi di proprietà (più due aliquote per coprire, rispettivamente, i consumi dei locali comuni e le inevitabili perdite dell’impianto).

Pago per ciò che volontariamente ho deciso di consumare, dunque, anche se i vantaggi della contabilizzazione individuale, presumibilmente, non saranno gli stessi per tutti gli abitanti di un medesimo palazzo.

Ci saranno sempre un risparmio e un maggiore benessere termico -anche se ovviamente con alcune differenze tra chi abita, per esempio, in un attico, rispetto a chi risiede nei piani intermedi, più facili e veloci da scaldare.

I costi per adeguarsi alla contabilizzazione del calore per l'impianto termico centralizzato

Parliamo un po' di numeri: ecco, per ogni condomino, quali saranno i costi per adeguarsi alla contabilizzazione dell'impianto termico centralizzato.

Il costo per adeguare ogni termosifone è nell'ordine di 80-100 euro, includendo il ripartitore, la valvola termostatica, la nuova valvola d’uscita e il nuovo sfiato dell’aria, cui aggiungere da due a quattro euro l’anno, per la lettura dei consumi reali di ogni ripartitore e il calcolo dei costi da addebitare ai vari appartamenti.

Dopo una dozzina d’anni, che è la vita utile dei ripartitori e delle loro batterie, bisognerà sostituire questi dispositivi, con una spesa di circa 30 euro per ogni unità.

La lettura dei consumi oggi può essere fatta dai tecnici in remoto, sfruttando la trasmissione dei dati via radio dai moderni ripartitori, senza dover entrare nelle abitazioni per fare il giro di tutti i locali.

C’è tuttavia un punto dolente, perché di rado tutto fila liscio quando bisogna intervenire su impianti con vari decenni di vita alle spalle.

Purtroppo le normative spesso ignorano alcuni problemi pratici, così frequenti nei sistemi a colonne montanti.

Occorre innanzitutto valutare lo stato delle tubazioni, se presentano sporcizia, incrostazioni di calcare o scaglie di ruggine.

Adattare un vecchio impianto centralizzato non è uno scherzo, tra lavaggio delle tubazioni per liberarle dalle impurità, eventuale predisposizione di filtri, sostituzione della pompa con una più moderna a inverter a velocità variabile (indispensabile per regolare la pressione “a valle” dell’impianto, evitando guasti e rotture; altrimenti si possono inserire valvole di bypass).

Ecco perché il consiglio è prevedere non solo l’installazione dei ripartitori sui caloriferi, ma anche il cambio della caldaia con una a condensazione, sfruttando così la detrazione fiscale del 65% valida fino alla fine del 2016.

23 Marzo 2016 · Gennaro Andele


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