Società di persone – obblighi tributari per i soci illimitatamente responsabili e per il socio accomodante di una sas

Obblighi tributari per i soci illimitatamente responsabili di una società di persone

Nella società di persone tutti i soci solidalmente e illimitatamente responsabili rispondono per le obbligazioni sociali di ogni specie, tra cui anche per le obbligazioni legali e quelle tributarie. Il regime della responsabilità illimitata dei soci di una società di persone, infatti, appare di generale applicazione e non esiste una disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione delle obbligazioni tributarie.

La responsabilità solidale tributaria può essere, dunque, fatta valere nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società di persone. E' necessaria, tuttavia, la preventiva emissione e la notifica della cartella esattoriale al socio stesso, quale coobbligato nella società, essendo la cartella esattoriale non un atto esecutivo, ma un atto conclusivo di un iter funzionale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata.

Naturalmente, anche per i soci illimitatamente responsabili di una società di persone, la mancata notifica di atti autonomamente impugnabili - quale è, ad esempio, l'avviso di accertamento inviato solo alla società - adottati precedentemente alla notifica della cartella esattoriale al socio, non preclude l'impugnazione congiunta (avviso e cartella) in base alla norma che prevede l'impugnabilità di atti di imposizione tributaria presupposti che non siano stati notificati al destinatario della cartella esattoriale.

Il beneficio d'escussione consentirà poi al creditore di procedere coattivamente a carico del socio illimitatamente responsabile della società di persone, con l'unica condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali.

Obblighi tributari per il socio accomodante di una sas

Abbiamo visto come per i soci con responsabilità illimitata di società di persone le pretese tributarie passate in giudicato verso la società si possano far valere nei confronti del socio, senza necessità di un preliminare avviso di accertamento verso quest’ultimo.

Invece, per il socio accomodante di una sas (che risponde solo per la quota conferita), l'esercizio del diritto di difesa può essere effettivo solo se egli abbia avuto conoscenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo, pretesa che può essere fatta valere solo con un formale avviso di accertamento.

In altre parole è illegittima la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria promossa nei confronti del socio accomandante, se a quest’ultimo viene notificata unicamente la cartella esattoriale afferente il debito della società e non l'avviso di accertamento autonomo.

Così hanno deciso i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con la sentenza del 4 aprile 2014.

16 Luglio 2014 · Giorgio Valli




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