Nuovi obblighi di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli

La legge prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione

L'obbligo di comunicazione interviene in caso di atti, diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto e contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

A partire dal 3 novembre 2014, per tutte le variazioni che interverranno a decorrere da tale data, chi non osserva le disposizioni appena richiamate, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526; inoltre, la carta di circolazione verrà ritirata immediatamente ed inviata all'ufficio della Direzione centrale della motorizzazione civile, che provvederà al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Al momento, le norme non si applicano esclusivamente ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Per quanto attiene l'espletamento della procedura, è bene ricordare che la persona fisica munita di poteri di rappresentanza rende le dichiarazioni sostitutive nell'interesse della persona giuridica rappresentata, ma assumendo direttamente e personalmente le responsabilità che ne derivano; pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il rappresentante è tenuto a dichiarare, oltre al proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, anche la propria residenza anagrafica che non può essere sostituita con elezione di domicilio presso la sede della persona giuridica rappresentata.

Per "intestatario della carta di circolazione" deve intendersi:

  1. il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee";
  2. il locatore (nel caso di locazione senza conducente);
  3. il nudo proprietario (in caso di usufrutto);
  4. l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
  5. il locatario (nel caso di leasing);
  6. l'usufruttuario.

Le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi nel caso in cui:

  • vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario;
  • vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
  • un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
  • si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.

Variazione della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione

L'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione sussiste ogni qualvolta vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico.

Naturalmente, la nuova procedura non si applica quando si debba procedere alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione.

Se il soggetto giuridico è intestatario di una pluralità di veicoli, l'aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo non produce automaticamente anche l'aggiornamento, nell'Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli. Pertanto, nel caso in nella circostanza, l'interessato dovrà richiedere l'aggiornamento delle carte di circolazione di tutti i veicoli dei quali dispone.

Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione

Ai fini dell'applicazione della norma, per generalità della persona fisica debbono intendersi il nome, il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita e il luogo di residenza.

Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere:

  • da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita;
  • da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza.

Tuttavia, laddove si tratti di variazioni della toponomastica, il tagliando di aggiornamento sarà rilasciato in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione.

La nuova procedura di aggiornamento della carta di circolazione, non si applica ai casi di trasferimento della residenza, che continuano ad essere gestiti secondo le procedure in uso all'uopo predisposte e quando si debba procedere alla correzione di dati anagrafici erroneamente trascritti nella carta di circolazione, nel qual caso occorre la ristampa della carta di circolazione.

Disponibilità temporanea (superiore ai 30 giorni) di un veicolo da parte di soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione

Anche quando si realizza la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione.

Per soggetto che entra nella disponibilità del veicolo deve intendersi:

  • il comodatario;
  • l'affidatario, nel caso della custodia giudiziale;
  • il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
  • gli eredi;
  • l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy";
  • Per soggetto intestatario della carta di circolazione deve intendersi:

    1. il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee";
    2. il locatore (nel caso di locazione senza conducente);
    3. il nudo proprietario (in caso di usufrutto);
    4. l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
    5. il locatario (nel caso di leasing);
    6. l'usufruttuario;
    7. il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente.

    Aggiornamento della carta di circolazione nel caso di disponibilità temporanea del un veicolo da parte del comodatario

    I soggetti titolati, in qualità di intestatari della carta di circolazione, a concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente: il proprietario (od il "trustee"); il locatario, nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore; l'usufruttuario; l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.

    Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato). I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

    Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.

    Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi.

    Analogo obbligo di comunicazione sussiste per una variazione dei dati relativi al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della scadenza del comodato.

    Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.

    Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante detta circostanza.

    A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento.

    Per quanto attiene i veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

    Viceversa, nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

    Disponibilità temporanea di un veicolo da parte del locatore senza conducente - Annotazione in ANV senza aggiornamento della carta di circolazione

    In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

    Viene infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione del nominativo del locatore; delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione.

    La medesima comunicazione è effettuata anche. in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo locatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni e nel caso in cui il locatario restituisca anticipatamente il veicolo.

    Decorso il termine contrattuale, senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo.

    In sede di prima immatricolazione del veicolo a nome dell'impresa di locazione, se quest'ultima comunica contestualmente il nome del locatario, le informazioni relative alla locazione senza conducente formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.

    Le stesse disposizioni appena descritte trovano applicazione anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente.

    Aggiornamento della carta di circolazione in caso di utilizzo del veicolo intestato al de cuius

    Qualora il veicolo intestato a nome di persona deceduta, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, venga da uno di questi utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni sarà necessario chiedere il rilascio di un tagliando di aggiornamento nel quale sia annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'erede che utilizza il veicolo.

    Nell'ipotesi considerata, poiché l'erede non ha ancora acquistato la titolarità del veicolo e pertanto non può disporne, è da escludere la possibilità che possa richiedere un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo stesso.

30 Novembre 2014 · Annapaola Ferri


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!