Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 – cosiddetto “Salva Italia” – le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie sono state rese strutturali e pertanto non soggette a scadenze temporali.
L’ultimo decreto sviluppo di giugno 2012 ha fissato fino al 30 giugno 2013 il termine per fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Alla scadenza il bonus dovrebbe tornare a presentarsi con le vecchie caratteristiche (36% detrazione IRPEF e tetto massimo di 48 mila euro).
Ma, fino al 30 giugno 2013 il decreto sviluppo 2012 ha il bonus fiscale per chi riqualifica la propria abitazione o per i condomini che compiono opere di recupero delle parti comuni: lo sgravio infatti passa dal 36% fino a un tetto massimo di 48 mila euro per contribuente (beneficio massimo 17.280 euro in 10 anni) al 50% fino a un tetto di 96 mila euro (vantaggio massimo nel decennio 48 mila euro).
Attenzione: i lavori non vanno ultimati entro il 30 giugno 2013 ma vanno pagati entro quella data.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
- della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;
- dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
- inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
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Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie - La detrazione irpef per le spese sostenute
Chi può fruire delle agevolazioni fiscali
Per quali lavori spettano le agevolazioni fiscali
Agevolazioni fiscali e manutenzione ordinaria
Agevolazioni fiscali e manutenzione straordinaria
Agevolazioni fiscali per restauro e risanamento conservativo
Interventi di ristrutturazione edilizia
Altre categorie di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali
ACQUISTO BOX: QUANDO SPETTA L'AGEVOLAZIONE
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Per poter fruire delle agevolazioni fiscali è necessario il pagamento mediante bonifico
Altri adempimenti da osservare per fruire delle agevolazioni fiscali
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI
SE CAMBIA IL POSSESSO DELLIMMOBILE
Compravendita, donazione e successione
CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico
I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 50%
Modifiche introdotte dal decreto sviluppo convertito in legge il 7 luglio 2011
Niente più obbligo DIA
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Autore Genny Manfredi Articolo aggiornato al 1 giugno 2013 » Classificato nelle categorie agevolazioni per ristrutturazioni casa




Con l’avvio della disciplina sulle nuove detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione, contenuta nel testo del Decreto Crescita in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cambiano anche le regole per i “vecchi” bonus fiscali del 36% e del 55%, rispettivamente per lavori di ristrutturazione edilizia e per l’efficientamento energetico degli edifici (leggi anche Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%).
Lo sconto fiscale del 36% (disciplinata dall’art. 16 bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917) salirà al 50% e raddoppierà anche il tetto massimo di spesa detraibile (dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro). Il passaggio dal 36% al 50% sarà valido a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale e durerà fino al 30 giugno 2013.
Da notare, inoltre, che le nuove detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione comprenderà anche lavori per il risparmio energetico, come per esempio l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili e sarà sfruttabile anche in assenza di lavori edilizi.
Riguardo a questo ultimo punto, il testo del decreto precisa che i lavori dovranno rispettare le normative vigenti. Il dubbio da chiarire è legato alla disposizione secondo cui “il proprietario deve acquisire idonea documentazione”, ma di cosa questo significhi non si sa molto di più di quanto già trapelato (leggi anche Detrazione 50% e ristrutturazioni, cosa cambia rispetto al passato).
Per quanto riguarda, invece, la detrazione del 55%, fino al 31 dicembre 2012 non cambierà nulla. In altre parole, la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Il vero cambiamento per la detrazione 55% arriverà a partire dal 1° gennaio 2013. Dall’inizio del prossimo anno, infatti, e fino al 30 giugno 2013, il bonus scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.
Dal 1° luglio del prossimo anno sparirà la detrazione del 50% per le ristrutturazioni e rimarrà in vigore solamente il bonus 36% con il tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro (quindi una sorta di ritorno al passato). Le regole da seguire saranno sempre quelle contenute nel già citato art. 16 bis del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), che varranno sia per lavori di ristrutturazione, sia per interventi di risparmio energetico.
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.