Nuova attività del fallito – I redditi sono destinati a servire il debito residuo dedotte le spese di produzione e quanto serve a mantenere la famiglia

Se, anche dopo la dichiarazione di fallimento, un terzo soggetto versa al fallito il corrispettivo per le prestazioni relative ad una nuova attività, egli potrebbe rischiare di vedersi richiedere nuovamente l'importo dal curatore del fallimento con una eccezione di inefficacia del pagamento avvenuto nelle mani del fallito.

Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza numero 1724/15, chiarendo che il corrispettivo pagato al fallito per una attività da lui svolta, seppur dopo la dichiarazione di fallimento, può essere acquisito dal curatore, allo scopo di coprire il debito residuo, soltanto in parte, dopo la deduzione delle spese sostenute dal fallito per generare il reddito prodotto, nonché di quanto gli occorre per soddisfare i fabbisogni familiari.

Per quanto attiene quest'ultimo aspetto, inoltre, è necessario un provvedimento motivato del giudice che fissi i limiti entro i quali i proventi della nuova attività condotta dal fallito siano destinati al mantenimento suo e della sua famiglia.

In conclusione, il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento non e’ inefficace ove non sia stato emesso il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro i quali cio’ che il fallito guadagna con la nuova attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

15 Febbraio 2015 · Annapaola Ferri


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2 risposte a “Nuova attività del fallito – I redditi sono destinati a servire il debito residuo dedotte le spese di produzione e quanto serve a mantenere la famiglia”

  1. birbi25 ha detto:

    salve,
    in merito al forum sui Nuovi redditi di una persona precedentemente fallita, in una attività commerciale o avente pendenze con erario e banche, vi chiedo se è perseguibile quindi ai fini del rientro con gli Istituti bancari e vari l’indennità di disoccupazione liquidata al fallito e se eventualmente è possibile farla liquidare alla società nella quale il fallito era assunto.
    ringraziandovi porgo cordiali saluti

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’articolo che si sta commentando presuppone la dichiarazione di fallimento, ma non la chiusura della procedura. In questo caso il curatore può chiedere al soggetto che eroga il nuovo reddito, in presenza di un provvedimento del giudice delegato che fissa l’entità del fabbisogno familiare, il corrispettivo della prestazione al netto di quanto necessita per il mantenimento del fallito e della propria famiglia.

      A chiusura della procedura fallimentare ed in assenza di esdebitazione concessa al fallito, invece, entrano in gioco le normali procedura giudiziali di pignoramento presso terzi. Banche e finanziarie possono chiedere all’INPS, attraverso un provvedimento del giudice, di destinare loro il 20% dell’indennità di disoccupazione (naturalmente, il 20% mensile rappresenta il massimo prelevabile dall’indennità per tutti i creditori che intendono procedere).

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