Cosa può accadere quando il creditore procedente commette un errore nella nota di trascrizione del pignoramento dell’ immobile di proprietà del debitore

Cosa può accadere quando il creditore procedente commette un errore nella nota di trascrizione del pignoramento dell'immobile di proprietà del debitore

Protagonisti della vicenda:

  1. il debitore sottoposto ad esecuzione, proprietario di un immobile pignorato;
  2. il terzo (una coppia di coniugi in regime di comunione) che acquista l’immobile due giorni dopo la trascrizione del pignoramento;
  3. il creditore procedente che trascrive nota di pignoramento del bene non a proprio favore, ma a favore di altro soggetto.

Cosa è presumibilmente accaduto

Il debitore sottoposto ad esecuzione, o chi per lui, si accorge dell'errore di trascrizione della nota di pignoramento relativa al bene pignorato.

Infatti, l’articolo 2841 del codice civile (pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria) recita L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Eccependo direttamente il vizio della trascrizione della nota di pignoramento, il debitore sottoposto ad esecuzione avrebbe consentito al creditore procedente di effettuare una nuova trascrizione dell'atto di pignoramento e portare comunque a termine la procedura espropriativa. Allora, decide di vendere il bene ad un terzo.

Se la vendita non è stata simulata, se cioè il terzo elegge l’immobile a propria abitazione principale, se la transazione è avvenuta a prezzo congruente al valore di mercato del bene e se il terzo non è parente entro il terzo grado o affine del debitore sottoposto ad esecuzione, le vendita non può essere assoggettata a revocatoria.

Cosa è realmente accaduto

Il terzo si oppone all'azione esecutiva sul bene, adesso di sua proprietà, ex articolo 619 del codice di procedura civile, con l’obiettivo (conseguito in sede di appello) di far dichiarare nullo (insanabilmente nullo) e, quindi, privo di effetti nei propri confronti, l’atto di pignoramento.

Gli eredi del soggetto a favore del quale il creditore procedente aveva trascritto la nota di pignoramento dell'immobile, ricorrono per Cassazione contestando la decisione dei giudici di appello, secondo i quali il termine ultimo per l’opposizione del terzo, ex articolo 619 del codice di procedura civile, è quello dell'alienazione del bene per espropriazione forzata (vendita all'asta) e non già quello in cui è stata emessa l’ordinanza con cui si dispone l’espropriazione forzata. Per gli eredi del soggetto a favore del quale il creditore procedente aveva trascritto la nota di pignoramento dell'immobile, l’opposizione del terzo sarebbe tardiva, stante il lungo lasso di tempo trascorso dal momento in cui la vendita coattiva fu autorizzata.

La sentenza della Corte di Cassazione numero 8205 del 4 aprile 2013

Secondo i giudici di piazza Cavour la fase della vendita coattiva, finalizzata all’espropriazione del bene, inizia dopo l’ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene, che segue l’aggiudicazione. Il termine finale per proporre opposizione va individuato non solo fino al momento in cui si dispone la vendita o l’assegnazione, bensì fino a quando (con la realizzazione di tali atti) non giunge a compimento l’iter espropriativo ed, anche dopo l’aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento rispetto al quale gli atti precedenti assumono mera funzione preparatoria. Difatti, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 619 comma l codice di procedura civile, letto in relazione all'articolo 620 codice di procedura civile, non può configurarsi come ostacolo alla opposizione di terzo una retrodatazione del termine processualmente previsto solo a quell’atto-ordinanza che dispone la vendita, che costituisce un momento endoprocessuale, pur rilevante, all'interno della definizione dell'intera procedura esecutiva.

Gli eredi del soggetto a favore del quale il creditore procedente aveva trascritto la nota di pignoramento dell'immobile avevano anche proposto, nel ricorso per Cassazione, il seguente quesito L’errata indicazione, nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, della persona del creditore procedente costituisce un motivo di nullità assoluta del pignoramento stesso impugnabile con l’opposizione di terzo all'esecuzione ex articolo 619 codice di procedura civile?

Al quesito gli ermellini hanno risposto ribadendo innanzitutto che, come stabilito dalla pronuncia numero 4421/77, l’articolo 2841 del codice civile, pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria, è norma a valenza generale, in quanto presuppone inesattezze nel titolo o nelle note che siano fedelmente riprodotte nei registri immobiliari, e trova una “sponda processuale” in tema di pignoramento in quanto alcune inesattezze sugli elementi di cui all'articolo 2841 del codice civile producono nullità qualora esse escludano la possibilità di individuare, con certezza e nonostante l’ordinaria diligenza, quella indicazione.

I giudici della Suprema Corte hanno poi aggiunto che Sia l’ipoteca sia il pignoramento costituiscono vincoli alla libera disponibilità e alla libera circolazione del bene, per cui il terzo acquirente ha la possibilità di svolgere ogni attività processuale inerente al contestato vincolo e subentrare in surrogazione al debitore sottoposto ad esecuzione per farne valere la invalidità.

8 Aprile 2013 · Annapaola Ferri


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2 risposte a “Cosa può accadere quando il creditore procedente commette un errore nella nota di trascrizione del pignoramento dell’ immobile di proprietà del debitore”

  1. Anonimo ha detto:

    oggi mi viene notificato il pignoramento del mio conto corrente postale ore 10,21 poco dopo vado in posta e prelevo 3.600 euro ,presumo non sia arrivata la notifica alle poste ( spedita per raccomandata alla sede di Roma ) il conto è ancora attivo.Il pignoramento quando diventa esecutivo? dalla notifica alle poste? quindi quando gli arriva la raccomandata? posso io ancora prelevare se me lo permettono senza incorrere in sanzioni penali? il pignoramento è un pignoramento presso terzi.
    presumo che le poste dichiareranno il saldo al momento della ricezione della loro notifica (sicuramente domani ) e quindi con un saldo attuale. Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      In punta di diritto lei non avrebbe dovuto prelevare i 3.600 euro. Tuttavia, l’atto di pignoramento presso terzi (Poste Italiane, nella fattispecie) contiene l’intimazione specifica al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice. Diciamo che c’è un vuoto normativo, presumendo che il debitore non potesse accedere direttamente ai crediti da lui vantati nei confronti di banca/poste. L’articolo 543 del codice di procedura civile, in pratica, fu scritto quando i conti correnti online ancora non esistevano e non è stato adeguato da allora. Se il conto corrente fosse ancora cartaceo e lei si fosse presentato allo sportello l’impiegato di filiale avrebbe forse trovato nella documentazione allegata l’atto di pignoramento e non le avrebbe consegnato la somma richiesta. Adesso, invece, ricevuto l’atto di pignoramento, è necessario inoltrare ai sistemi informativi preposti la direttiva di bloccare il conto corrente e, nel frattempo, il debitore può continuare ad operare …

      Per questo, lei non è perseguibile penalmente: la banca, con la notifica dell’atto di pignoramento, viene nominata custode delle somme dovute al debitore ed è esclusivamente a suo carico l’onere di adempiere, evitando che il debitore possa prelevare dal conto corrente.

      Al massimo Poste Italiane sarà chiamata dal creditore procedente a rispondere della negligente custodia operata dopo la notifica del pignoramento e, a sua volta, Poste Italiane le chiederà la restituzione di quanto prelevato.

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