Nulla la cartella esattoriale motivata solo con l’indicazione di omesso o carente versamento
L'agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio numero 808/40 /09 del 28 dicembre 2009, che accoglieva l`appello di un contribuente avverso la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.
I giudici di Cassazione, con la sentenza numero 20211 del 3 settembre 2013, hanno rigettato il ricorso in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale.
Per gli ermellini, infatti, l`indicazione di un “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale.
La sentenza mette fine a un abuso perpetrato per lungo tempo dai concessionari della riscossione che, senza indicare la specifica della causale, pretendevano il saldo della cartella esattoriale. Finalmente scatta la tutela per i cittadini che hanno il diritto di verificare l’effettiva richiesta del fisco e la sua aderenza alla realtà. La trasparenza quindi inizia dall’emissione della richiesta di pagamento, diritto fino a questo momento negato.
Dalila Loiacono, responsabile dello sportello MDC “Sos Equitalia”, commenta così la deposizione della sentenza 20211 della Corte di Cassazione che afferma che sono nulle le cartelle di pagamento prive di parte motiva e che l’indicazione di un “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale.