Nucleo familiare fiscale, ISEE, ISEEU ed ANF

Nucleo familiare fiscale, ISEE e ANF

In principio era la famiglia anagrafica, quella che si rileva dallo storico stato di famiglia, poi fu introdotto il nucleo familiare ISEE ed infine l'ANF. Il nucleo familiare ISEE avrebbe dovuto essere uno strumento di valutazione - nelle speranze del legislatore, oggettivo ed equo - finalizzato a determinare la reale situazione patrimoniale ed economica della famiglia e ad individuare chi veramente avesse diritto alle prestazioni assistenziali, legate al reddito, erogate dalla Pubblica Amministrazione.

Fu la volta, successivamente, dell'ISEEU, un correttivo all'ISEE per limitare le troppo frequenti elusioni verificatesi nell'accesso alla riduzione delle tasse di iscrizione universitaria ed alla concessione delle borse di studio.

A questi strumenti di valutazione era sempre rimasto affiancato, per la concessione degli "assegni familiari" ai lavoratori dipendenti, il nucleo familiare ANF di concezione INPS. Negli ultimi tempi sono sempre più numerose le amministrazioni comunali che, per stringere i cordoni del bilancio, reso sempre più asfittico dalla riduzione dei trasferimenti statali e dai "vantaggi" apportati dal federalismo fiscale, hanno abbandonato qualsiasi riferimento al nucleo familiare ISEE ed utilizzano, invece, il nucleo familiare IRPEF per regolare la domanda di erogazione di contributi per le rette relative ad asili nido e mense scolastiche.

Ci chiediamo quali siano i soggetti più penalizzati da questo cambio di rotta.

Famiglia anagrafica

In principio era la "famiglia anagrafica", quella che tutti noi conosciamo e la cui composizione risulta dal certificato di "stato di famiglia" rilasciato a richiesta dall'anagrafe del comune di residenza.

Nucleo familiare ISEE

Poi venne il "nucleo familiare", entrato ormai nel linguaggio corrente con l'introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (il suo acronimo è DSU/ISEE) introdotto come sistema di valutazione, oggettivo ed equo, della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito.

Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta, determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.

Per capire come è strutturato il proprio nucleo familiare ai fini ISEE bisogna chiedere assistenza ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) oppure studiare le regole leggendo, ad esempio, questa guida alla individuazione dei componenti il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva isee.

Nucleo familiare per l'università - ISEEU

Come se non bastasse si aggiunse, successivamente, la definizione di nucleo familiare ai fini ISEEU, un particolare indicatore ISEE modificato, che introdusse specifici e più stringenti criteri per l’università - così come previsto dall'articolo 5 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991).

Per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, eccetera) e tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente e contrastare l’elusione, dunque, bisogna far riferimento al nucleo familiare ISEEU e non a quello ISEE.

A differenza e ad integrazione di quanto previsto per il nucleo familiare ISEE, appartengono al nucleo familiare ISEEU, oltre allo studente che richiede i benefici, anche::

  • tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
  • il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
  • i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;

Inoltre, per essere considerato unico componente del proprio nucleo familiare ISEEU, lo studente deve trovarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti, in entrambe le seguenti condizioni:

  • residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.212.

Se pensate che esistano solo due definizioni di nucleo familiare, quello ai fini ISEE e quello ai fini ISEEU, vi sbagliate! A queste due tipologie di nucleo familiare se ne sono affiancate, nel tempo, altre due:

  • nucleo familiare per ANF (Assegno per il Nucleo Familiare);
  • nucleo familiare fiscale.

Nucleo per gli assegni familiari - ANF

L'individuazione del nucleo familiare ANF serve per l'accesso "agli assegni familiari", a quella prestazione, cioè, erogata dall'INPS e destinata al sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

Per determinare il nucleo familiare ai fini ANF il richiedente deve prendere quello ISEE a riferimento e poi apportare alcuni correttivi, e precisamente:

  1. eliminare dal nucleo familiare ISEE i figli e gli altri familiari coniugati;
  2. includere nel nucleo familiare ANF solo i figli che fanno parte del nucleo familiare ISEE in possesso dei seguenti requisiti:
    • età inferiore ai 18 anni;
    • oppure, età superiore ai 18 anni ma inabili;
    • oppure età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 se, apprendisti o studenti, e con almeno tre, fra fratelli e sorelle, tutti di età inferiore ai 26 anni.
  3. considerare equivalenti ai figli eventuali nipoti in linea retta (figli dei figli) di età inferiore inferiore ai 18 anni e a proprio carico fiscale. L’essere a carico fiscale è requisito presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  4. includere nel nucleo familiare ANF gli altri familiari facenti parte del nucleo familiare ISEE se e solo se si tratta di:
    • fratelli, sorelle e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico del richiedente) di età inferiore ai 18 anni e unicamente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
    • fratelli, sorelle e nipoti del (collaterali o in linea retta non a carico del richiedente) di età superiore ai 18 anni ma inabili e unicamente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

Nucleo familiare fiscale

In tempi di vacche magre i soldi a disposizione per le prestazioni di tipo sociale sono stati sempre pochini. Ma, quelli attuali sono tempi di carestia (vacche scheletriche) per i Comuni che vogliono contribuire, parzialmente o totalmente, alle rette degli asili nido e delle mense scolastiche per i bambini appartenenti alle famiglie meno fortunate. Specie dopo i tagli lineari applicati dal creativo Tremonti che, come tutti sappiamo, hanno fatto grondare sangue al cuore altruista e generoso di Silvio B.

E così, numerosi Comuni, al fine di restringere la platea dei soggetti concorrenti per l'accesso a questo tipo di benefici (per evitare cioè la solita guerra fra poveri) hanno deciso di riferirsi, per le graduatorie, ai redditi del nucleo familiare fiscale valido per la determinazione dell'IRPEF e non a quelli del nucleo familiare ISEE.
familiari-a-carico

Fanno parte del nucleo familiare fiscale, oltre al richiedente il beneficio, i soggetti di seguito elencati, purchè non percipienti reddito annuo lordo superiore a 2840,51 euro:

  • il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente;
  • i figli, anche se non conviventi;
  • altri familiari ma solo se convivono con il richiedente. Se non convivono con il richiedente fanno parte del nucleo familiare fiscale qualora ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (che può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Conclusioni sulle varie tipologie di nucleo familiare

Ma quali soggetti sono stati penalizzati dall'adozione del nucleo familiare fiscale al posto del nucleo familiare ISEE?

E' dai tempi remoti dei patti lateranensi che subiamo una intollerabile ingerenza della chiesa cattolica negli affari di stato ed assistiamo alle esternazioni (purtroppo) influenti di un clero aduso a "predicare bene e razzolare male", compiacente verso i ricchi ed i potenti, ma colpevolmente silente ed indulgente (in cambio di qualche prebenda, come ad esempio l'esenzione al pagamento dell'ICI sugli immobili di proprietà della Chiesa) quanto a comportamenti e condotte che avrebbero fatto rivoltare Gesù nella tomba, se non fosse resuscitato.

Se, di tanto in tanto, costretti malvolentieri da eventi innegabili e non mistificabili dai tiggì, i prelati muovono una flebile voce di ammonimento, non si capisce mai a chi tale ammonimento sia rivolto. Giusto per consentire a qualche saltimbanco da circo di andare in televisione per riferire ed annunciare, come vangelo, l'interpretazione autentica: il porporato si riferiva immancabilmente a tutti coloro che mangiano carne di venerdì, non osservano il precetto pasquale, la domenica non si recano a messa, non confessano i propri settimanali peccati e non prendono la santa eucarestia ...

Appunto, fra coloro che vivono ai margini dell'etica e della morale cattolica, ed aggiungiamo dell'ipocrisia cattolica (quella contestualizzata ed opportunamente adattata da monsignor Fisichella, giusto per capirci) le vittime del nucleo familiare fiscale: le unioni di fatto con prole.

Infatti Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Esempio di applicazione: madre senza reddito convivente con figli minore e padre naturale non convivente. Il nucleo familiare ISEE sarebbe costituito dalla madre e dai figli soltanto, con reddito familiare nullo. Ma se il padre naturale, non convivente, percepisce reddito e gode delle detrazioni IRPEF per i figli, il nucleo familiare fiscale va a comprendere madre, padre e figli (il nucleo familiare fiscale non potrebbe essere costituito solo dal padre naturale e dai figli minori, essendo questi ultimi presenti nello stato di famiglia della madre).

L'effetto (in?)desiderato ed iniquo è rappresentato dal reddito familiare fiscale calcolato, di conseguenza, da quello del padre naturale. Questo anche se, come quasi sempre accade, il padre naturale non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli.

29 Settembre 2011 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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15 risposte a “Nucleo familiare fiscale, ISEE, ISEEU ed ANF”

  1. Anonimo ha detto:

    Percepisco reddito da lavoro dipendente ed abito con mia sorella studentessa universitaria in una abitazione in comproprietà 50+50%, da più di due anni: i genitori abitano in loro proprietà in città diversa. Nello stato di famiglia compariamo io e mia sorella. Fiscalmente ho inserito mia sorella nella mia dichiarazione dei redditi. Come richiedere l’ISEEU?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se sua sorella è nubile e senza figli ed essendo nubile e senza figli, percepisce reddito non superiore a 6.500 euro, per quanto attiene l’ISEEU, fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori.

      Infatti l’articolo 8 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 153/2019 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; presenza di una adeguata capacita’ di reddito, fissata alla data in 6.500 euro

  2. Maurocre ha detto:

    Ho un dubbio a proposito del nucleo famigliare ai fini isee universitario: il mio nucleo era composto da marito, moglie e figlio universitario. Da circa 10 giorni il mio secondo figlio è tornato a vivere con noi e quindi nel nostro nucleo. Ora sto calcolando l’isee x le tasse universitarie, devo inserire anche il suo reddito?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      I componenti del nucleo familiare sono quelli che risultano dallo stato di famiglia registrato in anagrafe alla data in cui si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEEU. Se il suo secondo figlio è tornato ad essere elencato anche nello stato di famiglia, allora vanno indicati anche i suoi redditi.

  3. Matteo Franchini ha detto:

    Salve,devo fare isee per asilo mia figlia e la mia situazione è quella di genitore non coniugato e non convivente.
    ho due figli minorenni sotto i 4 anni. non percepisco assegni familiari e nessun giudice ha obbligato a questo l’altro coniuge. l’altro coniuge ha residenza a 1500 km da me.
    domanda : devo per forza fare l’isee con i dati dell’altro coniuge anche se non abbiamo più alcun tipo di rapporto? posso fare l’isee minorenni per il calcolo ai fini delle agevolazioni per l’asilo di mia figlia senza interpellare l’altro coniuge?

    • Purtroppo, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

  4. Maurizio Angelosanto ha detto:

    Alcuni siti web specificano che il nucleo familiare da considerare, ai fini dell’esenzione ticket sanitario, è quello fiscale e non quello anagrafico.
    Il sito specifica che tutti i redditi familiari superiori a 2840 euro, non a carico, sono considerati autonomi.
    Per quanto sopra, se ho interpretato bene, il mio reddito famigliare fiscale è 27 mila euro, quindi rientrerei nell’esenzione.
    Che ne dice?
    .

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello fiscale e non quello ISEE, allora figlia e genero, con eventuali figli, costituiscono un nucleo fiscale a parte. I loro redditi, pertanto, non vanno sommati a quelli del soggetto richiedente il beneficio dell’esenzione dal ticket.

      Il link riportato è chiarissimo, e dunque non v’è nulla da aggiungere alla sua corretta interpretazione.

      Nell’articolo da lei commentato, avevamo proprio posto l’accento sulle differenze fra nucleo familiare ISEE, famiglia anagrafica e nucleo familiare fiscale. Grazie al federalismo fiscale ogni Comune o Regione decide autonomamente a quale concetto di famiglia riferirsi per l’accesso ai benefici su cui ha competenza.

  5. Maurizio Angelosanto ha detto:

    Sono usufruttuario e residente dell’abitazione in cui sono residenti anche mia figlia ed il marito che stanno per loro conto in una stanza.
    Per usufruire delle agevolazioni del SSN, avendo superato i 65 anni ed un reddito inferiore ai 27000 euro, i miei redditi vanno comulati con i loro nella dichiarazione per l’esenzione?

    Grazie e saluti.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il suo nucleo familiare comprende anche figlia e genero. Il reddito del nucleo familiare va calcolato tenendo anche conto dei redditi percepiti da figlia e genero.

  6. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Le ho già risposto qui, Antonio.

  7. Simone1986 ha detto:

    Salve, io abito già da due anni con la mia ragazza, straniera, che sta facendo l’università. Ogni anno dobbiamo tornare nel suo Paese e spendere un sacco di soldi e di tempo (burocrazia) per certificare i redditi dei componenti della sua famiglia, che tra l’altro sono poche centinaia di euro, altrimenti non può chiedere l’esonero delle tasse universitarie. Ho cercato in tutti i modi di capire se potevamo costituire una famiglia per vincoli affettivi, e quindi potessi prenderla a mio carico, ma mi pare che non sia possibile. Se ci sposassimo nei prossimi mesi e poi chiedessi l’ISEE 2013 a luglio (redditi del 2012) sarebbe già a tutti gli effetti parte del mio nucleo familiare e potremmo dunque evitare tutta la trafila burocratica all’estero? Oppure si considera il suo nucleo familiare del 2012? Vi ringrazio.

    • Il nucleo familiare è quello esistente alla data in cui si sottoscrive la dichiarazione DSU/ISEE. Ciascun componente del nucleo dovrà indicare i redditi riferibili all’ultima dichiarazione fiscale.

  8. giasmina76 ha detto:

    Salve vorrei sapere se io insieme al mio compagno e nostra figlia, possiamo crearci un nucleo famigliare a se vivendo dai suoceri,per poter cosi poi chiedere gli assegni famigliari e chiedere il calcolo del isee .preciso che noi abbiamo la nostra stanza pero’ mangiamo insieme a loro.

    • Giorgio Valli ha detto:

      No. purtroppo non è possibile. Esistono vincoli di parentela fra i conviventi: quelli diretti fra il suo compagno ed i propri genitori e quelli indiretti, fra lei ed il suo compagno, che si estrinsecano attraverso la figlia comune. E, dunque, non è possibile costituire famiglie anagrafiche e nuclei familiari distinti.

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