Notifica postale diretta della cartella esattoriale

Notifica diretta della cartella esattoriale - accenni storici

Già nel 2009 c'era stata una pronuncia della CTP di Lecce sull'inesistenza della notifica postale diretta, a cui spesso ricorre Equitalia.

Tutto ruota intorno all'articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 numero 602, che prescrive che la notifica della cartella esattoriale e di tutti gli altri atti dell'esecuzione (ipoteca, fermo amministrativo e altro) deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Equitalia ha sempre sostenuto, invece, la legittimità della notifica postale diretta richiamando il comma 2 dello stesso articolo 26 dello stesso Dpr, il quale autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

I giudici tributari leccesi, tuttavia, non condivisero l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della CTP di Lecce, formulato nel 2009,  mentre il comma 1 dell'articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe solo un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Recentemente la CTP di Milano (49/35/11) è ritornata sulla questione, ribadendo che sono da ritenersi nulle le cartelle  se  notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'articolo 26 DPR numero 602/1973.

Anche secondo tale pronunce, sebbene l'articolo 26, comma 1, DPR 29 settembre 1973, numero 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

In base all'articolo 26, comma 1, citato, quindi, la notifica deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato.

Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'articolo 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (articolo 26, comma 1, DPR numero 602/73), ossia:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario  (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa);
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge (in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa).

Concludendo, l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell'articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

Resta da vedere se anche la Suprema Corte potrà con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

Cassazione - La notifica delle cartelle esattoriali può avvenire anche con semplice raccomandata inviata direttamente da Equitalia

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, la Cassazione ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a/r inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge). La sentenza è la numero 15746 del 19 settembre 2012.

L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall'accertamento dell'ufficiale postale (ex articolo 2700 codice civile) che è pubblico ufficiale.

C’è da precisare, tuttavia, che la sentenza numero 15746 del 2012 pronunciata dalla Cassazione si riferisce a tributi dovuti per l’anno d’imposta 1996 (come risulta dal testo della sentenza) e quindi sicuramente a notifica di cartella esattoriale eseguita in data precedente a quella dell'ultima modifica del testo dell'articolo 26 del DPR 602 del 1973.

Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notifica e nel terzo periodo viene precisato che la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle versioni successive (a partire dal 5 marzo 1999) a seguito delle modifiche apportate da tre provvedimenti legislativi, l’articolo risulta così strutturato: mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notifica della cartella, nel secondo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; con la modifica sembrerebbe essere stata esclusa la possibilità, da parte dell'ente esattore, di eseguire la notifica mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e quindi l’attuale prevista possibilità di notificare per posta la cartella riguarderebbe esclusivamente i soggetti abilitati e descritti nel primo periodo.

Quindi, resta ancora aperta la possibilità che per le notifiche dirette effettuate da Equitalia, a partire dal 5 marzo 1999, la Cassazione possa sancire la nullità.

Equitalia può notificare direttamente la cartella esattoriale - Corte di Cassazione, sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013

Scrivono i giudici supremi La cartella esattoriale può essere notificata, ex articolo 26 del dpr 29.9.1973 numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articolo 32 e 39 del d.m. 9.4.2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esse è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 numero 11708).

26 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti


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