Notifica postale diretta della cartella esattoriale – è valida?

Ci si chiede se sia valida la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della Riscossione

La questione è stata molto controversa e le sentenze sul punto discordanti, almeno fino al 19 settembre 2012, data in cui è stata pubblicata la pronuncia numero 15746 a cura della sezione tributaria della Corte di cassazione.

Il problema nasce in quanto l'articolo 26, primo periodo, del DPR numero 602/73 prevede che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".

Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Sulla base di questo secondo periodo, l'Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D'altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo periodo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo "direttamente".

Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.

In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:

Per i giudici tributari di Bari la cartella esattoriale inviata per posta direttamente da Equitalia è ancora inesistente

Il problema della notifica delle cartelle esattoriali per posta pare sia ancora lontano dalla soluzione.

Molti addetti ai lavori e lo stesso concessionario della riscossione, infatti, credevano che l’Ordinanza della Cassazione numero 15.948 del 26/05/2010 avesse sostanzialmente risolto la situazione “sanando” quelle cartelle inviate ai contribuenti semplicemente a mezzo posta per il solo tramite dell'agente postale e senza l’intermediazione di un soggetto adeguatamente abilitato (come ad esempio i messi notificatori o gli agenti di polizia, si veda articolo 26, comma 1, del DPR numero 602/73) ma pare proprio che non sia così.

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (Sent. CTP di Bari numero 51/02/12) ha dichiarato che la predetta ordinanza della Suprema Corte “riguarda esclusivamente le conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità e, in quanto tale, sanabile ai sensi dell'articolo 156 cpc. Diversa cosa è la notifica eseguita … da soggetto a ciò non abilitato dalla legge che porta alla sua inesistenza, atteso che la stessa è stata eseguita al di fuori del quadro normativo e pertanto non sanabile”.

La CTP di Vicenza è convinta che la Corte di cassazione voglia evitare una propria precisa e motivata posizione sulla questione delle cartelle esattoriali notificate via posta direttamente da Equitalia

I giudici vicentini si soffermano sulle sentenze numero 14237/2009 e numero 2476/2010 della cassazione tributaria, analizzandone oggetto e contenuti. La conclusione della Commissione è che, almeno sino ad ora, la stessa Corte non si sia ancora pronunciata sul punto specifico della notifica in assenza di intermediario qualificato, ma abbia sempre cercato di evitare una precisa e motivata posizione.

Forse perchè negli ultimi due anni sono state oltre 34 milioni le cartelle esattoriali notificate per posta direttamente dall'Agente della riscossione e un riscontro sulla legittimità di tali notifiche potrebbe risultare devastante per il fisco.

Anche per la CTP di Reggio Emilia la notifica via posta effettuata direttamente da Equitalia è affetta da nullità insanabile ed è dunque inesistente

Anche per i giudici provinciali emiliani, l'art 26, 1 comma, dpr numero 602/73 dispone che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre a cura di uno dei soggetti identificati dal comma 1 dell'articolo 26 del citato dpr, e non direttamente dall'agente della riscossione.

Nella pronuncia della CTP di Reggio Emilia si pone l'accento sulla circostanza che le valutazioni espresse nella sentenza non si pongono in contrasto con il pensiero della cassazione che mai, sino ad ora, si è espressa direttamente sulla doglianza specifica di cui stiamo trattando.

Infatti, prosegue 'ordinanza Questo giudice è ben a conoscenza dell'affermazione, in senso contrario, contenuta nella sentenza numero 11708/2011 della Cassazione, ma ritiene che la stessa, oltre a essere del tutto immotivata e dunque apodittica, non possa avere una funzione nomofilattica, essendo da qualificare come un semplice "obiter dictum", non avente alcuna connessione con il quesito di diritto su cui la Suprema corte era stata chiamata a pronunciarsi.

Per concludere, secondo le numerose commissioni di merito fin qui citate, la notifica della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, a norma dell'articolo 26, primo comma del dpr numero 602/73, non può essere effettuata direttamente da Equitalia, ma deve necessariamente essere perfezionata con il ricorso ad un intermediario abilitato. La violazione, che rende viziata, in modo non sanabile, e dunque inesistente sia la notifica, sia la cartella impugnata, può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Alla luce di tali pronunce, quindi, pare proprio che il problema delle cartelle esattoriali notificate per posta, direttamente da Equitalia, sia tutt’altro che risolto. Corte di cassazione, se ci sei, batti un colpo ...

Per la Corte di cassazione la notifica postale diretta è valida

Con la sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, la Cassazione ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a/r inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge).

L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall'accertamento dell'ufficiale postale (ex articolo 2700 codice civile) che è pubblico ufficiale.

C’è da precisare, tuttavia, che la sentenza La sentenza numero 15746 del 2012 pronunciata dalla Cassazione si riferisce a tributi dovuti per l’anno d’imposta 1996 (come risulta dal testo della sentenza) e quindi sicuramente a notifica di cartella esattoriale eseguita in data precedente a quella dell'ultima modifica del testo dell'articolo 26 del DPR 602 del 1973.

Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notifica e nel terzo periodo viene precisato che la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle versioni successive (a partire dal 5 marzo 1999) a seguito delle modifiche apportate da tre provvedimenti legislativi, l’articolo risulta così strutturato: mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notifica della cartella, nel secondo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; con la modifica sembrerebbe essere stata esclusa la possibilità, da parte dell'ente esattore, di eseguire la notifica mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e quindi l’attuale prevista possibilità di notificare per posta la cartella riguarderebbe esclusivamente i soggetti abilitati e descritti nel primo periodo.

Quindi, resta ancora aperta la possibilità che per le notifiche dirette effettuate da Equitalia, a partire dal 5 marzo 1999, la Cassazione possa sancire la nullità.

Ancora una sentenza di Cassazione che conferma la validità della notifica diretta (raccomandata AR) della cartella esattoriale

La Corte di Cassazione sancisce, ancora una volta, la legittimità della notifica diretta della cartella esattoriale mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore per Equitalia, secondo i giudici di piazza Cavour. L'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l’avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. Non solo. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest’ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D’altra parte, fanno notare i giudici di legittimità, nessuna norma impone l’indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l’accertamento della relazione tra il soggetto cui l’atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale. La pronuncia appena riportata si aggiunge ad altre sentenze della Suprema Corte che smentiscono una copiosa giurisprudenza di merito di tutt'altro avviso e quanti sperano di individuare in formalismi e in bizantinismi da leguleio, e non nella sostanza, un cavillo per invalidare pretese sacrosante.

12 Aprile 2012 · Giorgio Valli




Commenti e domande

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5 risposte a “Notifica postale diretta della cartella esattoriale – è valida?”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    E’ valida la notifica via posta? Forse che sì, forse che no …

    Con la sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, la Cassazione ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a.r. inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge).

    L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

    Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall’accertamento dell’ufficiale postale(ex articolo 2700 codice civile) che è pubblico ufficiale.

  2. Annapaola Ferri ha detto:

    La relata di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che “non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità […], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. n. 11350 del 5 luglio 2012).

  3. Simonetta Folliero ha detto:

    Con la sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 il Giudice di Pace di Genova – dott.ssa Elisabetta di Palo – ha stabilito che la notifica per posta delle cartelle esattoriali determina l’inesistenza della notificazione stessa, pregiudicando qualsiasi effetto giuridico dell’atto notificato.

    Nel caso in esame è stato sollevato da parte attrice un vizio di notifica delle cartelle esattoriali eseguite a mezzo servizio postale direttamente da Equitalia e non tramite agente all’uopo abilitato.

    Equitalia invece sul punto ha rivendicato la legittimità della comunicazione effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò comportasse la violazione dell’art. 26 del Dpr n.602/73.

    L’art 26 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 stabilisce infatti che la notifica della cartella di pagamento deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione; soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali – previa convenzione tra comune e concessionario -, agenti di polizia municipale.

    Sennonché lo stesso articolo 26 comma 1, secondo periodo, prevede che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, e proprio basandosi su tale punto Equitalia ha affermato la legittimità della propria notifica.

    Tale ultimo capoverso ha creato dei dubbi interpretativi in quanto è controverso se tale ausilio potesse essere utilizzato direttamente dal concessionario o se dovesse necessariamente servirsi dell’intermediazione di un ufficiale della riscossione.
    Già i Giudici Tributari avevano ipotizzato l’inesistenza della notifica della cartella a mezzo servizio postale eseguita direttamente dall’Agente della riscossione.

    Con la sentenza n.909 del 16 novembre 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha ritenuto che l’art. 26 del D.P.R. n.602/73 aveva legittimato il concessionario alla notifica diretta sino a quando il suo contenuto non è stato modificato dall’art. 12 del D. Lgs n.46/99 : con tale norma il testo dell’art. 26 è stato emendato proprio della locuzione che autorizzava espressamente il concessionario a notificare i ruoli mediante il servizio postale, senza intermediazione di un ufficiale.

    Nello specifico l’eliminazione dell’inciso “da parte dell’esattore” dimostra l’intento del legislatore di escludere il concessionario dalla cerchia dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.

    La citata sentenza precisa inoltre che “la notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va sempre riferita agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione”.

    Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con le recenti sentenze n. 33/07/12 e n.37/07/12 ha rilevato come la cancellazione dell’inciso “da parte dell’esattore”, nel testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, dimostri come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.

    Si segnala invece che la giurisprudenza della Cassazione sul punto è equivoca in quanto nella sentenza n. 11708/11 pur ritenendo legittima la notifica della cartella con raccomandata con avviso di ricezione, in realtà non ha affrontato direttamente il problema fondamentale della legittimazione o meno del concessionario alla notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale anche dopo l’intervenuta modifica dell’art 26 del D.P.R. n.602/73.

    In conclusione dall’analisi della giurisprudenza di merito si evince un’evoluzione in senso favorevole al contribuente, orientamento non ancora condiviso dalla Corte di Cassazione che si è sottratta sino ad ora ad una chiara presa di posizione sul punto.

    D’altra parte qualora la Cassazione dovesse accogliere tale interpretazione, potrebbe derivarne un grosso danno per L’Erario, in quanto l’inesistenza della notifica comporterebbe l’annullamento immediato dell’atto impositivo, con conseguente e più che legittima perdita della potestà impositiva nel caso concreto con quell’atto esercitata.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Anche la Commissione provinciale tributaria di Campobasso ha ritenuto che Equitalia non possa inviare cartelle esattoriali per posta. La CTP, con la sentenza n. 113 del 12 giugno scorso, ha circoscritto l’ambito dei poteri di notifica da parte dell’agente per la riscossione, stabilendo che la notifica diretta via posta effettuata da Equitalia senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario o dei messi comunali non è nulla, ma addirittura inesistente e, quindi, non sanabile.

      Infatti, nella sentenza si legge Per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore, – ha affermato il giudice tributario- per gli atti di competenza dell’agente della riscossione, la previsione di notifica a mezzo raccomandata A/R di cui all’art. 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione,in sintonia con il disposto dell’art. 60 DPR 600/73 che espressamente richiama gli artt. 137 e seguenti del codice di procedure civile che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.

  4. Giuseppe Pennuto ha detto:

    Secondo un recente orientamento assunto dalla giurisprudenza tributaria del merito la cartella di pagamento non può essere notificata direttamente per posta dall’agente delle riscossione ma solo ed esclusivamente per mezzo dei soggetti a ciò preposti dalla norma (art. 26, c. 1, dPR 602/1973). Tali soggetti sono, nello specifico: gli ufficiali di riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali. Effettivamente la versione risalente della norma prevedeva che “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” mentre l’inciso “da parte dell’esattore”, nella vigente versione, è stato rimosso dal legislatore fiscale. In base a tale presupposto i giudici sono pervenuti a rilevare un vizio di notifica della cartella che comporta l’inesistenza della notifica stessa accogliendo il ricorso del contribuente!

    Peraltro nel ricorso erano state eccepiti un duplice ordine di motivi a sostegno della tesi difensiva: da un lato l’irritualità della notifica a mezzo di soggetti non abilitati, in quanto l’agente della riscossione si era avvalso del servizio postale e non dei soggetti a ciò abilitati, e dall’altro la mancata compilazione della relazione di notifica. La pronuncia dei giudici tributari sarà sicuramente appellata da parte dell’agente della riscossione, in quanto la Cassazione con sentenza del 2011 ha ammesso esplicitamente che “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento””.

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