Notifica di un atto nelle mani del portiere – nulla se non si accerta l’assenza dei familiari del destinatario

Quando la notifica di un atto si perfeziona nelle mani del portiere, ai sensi dell'articolo 139 del codice di procedura civile, è necessario che nella relata di notifica si dia atto dell'assenza del destinatario, nonché delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto secondo quanto disposto al comma 2 del citato articolo, ovvero persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Il relativo accertamento deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale da essa tassativamente stabilita.

Ne discende che deve ritenersi nulla la notifica nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone appena indicate (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace).

Così Corte di Cassazione nella sentenza 4627 del 26 febbraio 2014.

26 Marzo 2014 · Giorgio Valli




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