Notifica diretta a mezzo posta nelle mani del portiere – legittima anche senza aver verificato l’assenza del destinatario
Con la notifica diretta mediante spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale, il notificante è abilitato a fare a meno dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale). Quindi, il notificante è tenuto a seguire le sole modalità di notifica semplificata (ovvero le norme concernenti il servizio postale ordinario) alle quali non si applicano le disposizioni concernenti le notifiche effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati).
La notifica effettuata dall'agente postale a mani del portiere, senza accertare previamente l'assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati a ricevere il plico e senza spedire la raccomandata con l'avviso di avvenuta notifica, e giacenza, al destinatario, è, pertanto, legittima.
Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 14196/14.
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