Notifica diretta (semplificata) a mezzo posta di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali – Se l’atto è consegnato al portiere non è necessaria la raccomandata informativa da spedire all’effettivo destinatario

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate) ed il concessionario della riscossione (Equitalia) possono procedere alla notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o il concessionario si sia avvalso di tale facoltà di notifica semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, anche con specifico riferimento ad un atto notificato a mezzo portiere per il quale non è necessaria la raccomandata informativa successivamente spedita all'effettivo destinatario.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 della legge 890/82, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dpr 600/73 articolo 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ed alla società concessionaria della riscossione, di utilizzare le forme semplificate a mezzo dei servizio postale, con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.

A parere dei giudici della Corte Suprema (sentenza 3254/16), in questa direzione interpretativa depone proprio l'articolo 26, primo comma, del dpr 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.

25 Febbraio 2016 · Carla Benvenuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!