Notifica diretta della cartella esattoriale – Valida anche se la firma sull’avviso di ricevimento non è intellegibile

In tema di notifica a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita di redigere un’apposita relata.

Infatti la legge prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

L’ufficiale postale garantisce, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato dalla norma secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

La giurisprudenza ha già sancito che la cartella esattoriale puo’ essere notificata anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso e’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata, come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

E' stato anche chiarito dai giudici di legittimità che, ove manchino nell’avviso di ricevimento le generalita’ della persona cui l’atto e’ stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto e’ pur tuttavia valido, poiche’ la relazione tra la persona cui esso e’ destinato e quella cui e’ stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dalla circostanza che l'atto pubblico (tale è la natura dell’avviso di ricevimento della raccomandata) fa fede fino a querela di falso ed eventualmente solo in tal modo impugnabile.

La Corte di cassazione, dunque, con le motivazioni esposte nella sentenza 4567/15, ribadisce ancora una volta la legittimità della notifica diretta della cartella esattoriale.

23 Marzo 2015 · Paolo Rastelli


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