Notifica diretta della cartella esattoriale – Valida anche se la firma sull’avviso di ricevimento è incomprensibile

La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ne consegue che se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, la cui veridicità può essere messa in dubbio solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

E' questo il principio ribadito dai giudici di legittimità con la sentenza 3036/16.

23 Febbraio 2016 · Paolo Rastelli


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