Notifica diretta della cartella esattoriale – Equitalia deve fornire la prova della corrispondenza fra originale dell’atto e copia notificata

Com'è noto la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la raccomandata è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto».

Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata Equitalia, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica.

Nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima.

Qualora il destinatario contesti il contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione. Del resto, è regola pacifica che chi vuol far valere una pretesa in sede giudiziale deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L’Agente della riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede con il contribuente. La sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa.

Questo è quanto avevano stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 2625/15.

Il principio è stato ribadito dai giudici di legittimità con l'ordinanza 9533/15 laddove è stato riaffermato che, qualora si faccia ricorso alla notifica diretta di un atto, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l’efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia (tanto che, infatti, la legge la onera della conservazione quinquennale della documentazione).

L’avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.

E' comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non può di certo considerarsi raggiunto.

15 Maggio 2015 · Paolo Rastelli


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