Illegittima la contestazione differita di infrazione al CdS rilevata da dispositivi elettronici non omologati – Fatta la legge, trovato l’inganno …

Com'è noto, l'articolo 201 del Codice della strada prescrive che è possibile derogare al principio della contestazione immediata solo quando i dispositivi di rilevamento elettronici dell'infrazione (autovelox, t-red, tutor, photored, telelaser, scout speed, telelaser) siano omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto.

Ora, nell'ambito dell'attività di accertamento, gli organi di polizia hanno spesso l'esigenza di avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati (o comunque non elencati fra quelli per i quali è possibile procedere con contestazione differita) che consentano, ad esempio, di rilevare la mancanza di revisione e di copertura assicurativa oppure l'appropriazione indebita (rate di leasing non versate) o, ancora, l'esistenza di un provvedimento di fermo amministrativo a carico del veicolo e procedere, quindi, all'immediata contestazione della violazione al trasgressore.

Tuttavia, pur costituendo un indispensabile ausilio per l'operatore di polizia, nessuno di tali dispositivi risulta ad oggi omologato, mentre gli organi di polizia stradale (e municipale) nel frattempo, si sono attrezzati con questi congegni elettronici che permettono all'operatore di verificare in tempo reale la copertura assicurativa, la revisione periodica, l'esistenza di un fermo amministrativo sui mezzi in transito.

Nello scenario appena individuato l'infrazione non contestata immediatamente renderebbe pacificamente nullo il verbale e inefficace la conseguente sanzione.

D'altra parte, atteso l'elevato numero di veicoli che, in un breve lasso di tempo, grazie al dispositivo elettronico non omologato, potrebbero essere segnalati come sprovvisti di revisione, di copertura assicurativa o soggetti a fermo amministrativo, e considerato che l'operazione di verifica ha una durata finita (per l'accesso automatico agli archivi preposti e per il successivo incrocio dei dati disponibili) anche in presenza di apposito presidio, non sarebbe possibile contestare immediatamente la violazione, stante il tempo che necessariamente intercorre fra il passaggio del veicolo nei pressi del dispositivo elettronico e l'accertamento dell'infrazione.

Come aggirare il problema?

E' opportuno ricordare, allora, che l'articolo 180, al comma 8, prevede che chiunque, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, e' soggetto ad una sanzione amministrativa. Alla violazione consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Così intesa, la procedura di accertamento dell'infrazione (nello specifico la mancata revisione periodica del veicolo, l'assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile, la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, l'appropriazione indebita di veicolo concesso in leasing ma utilizzato senza alcun titolo) costituirebbe parte integrante di una attività iniziata con il controllo effettuato su strada con l'ausilio di un apposito dispositivo non omologato (per il quale sarebbe obbligatoria la contestazione immediata - ndr) che non si è potuta concludere a causa dell'impossibilità motivata di procedere a contestazione immediata (i motivi addotti sarebbero i soliti, si presume, elencati dall'articolo 201 del CdS - ndr).

E' quello appena descritto l'escamotage (si tratta di un eufemismo) che i tecnici della direzione centrale della polizia stradale del Ministero degli interni hanno suggerito, come soluzione al problema, nella circolare 300/A/6822/16/127/9 del 5 maggio 2016. Insomma, della serie fatta la legge, trovato l'inganno ...

19 Ottobre 2016 · Giuseppe Pennuto


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