Notifica di atti impoesattivi a società commerciali

Notifica a società commerciali di atti impoesattivi - la procedura

Già con l'ordinanza numero 13016, datata 24 luglio 2012, i giudici di piazza Cavour sono intervenuti in tema di notifica alle società commerciali destinatarie degli accertamenti tributari, e delle successive cartelle esattoriali a fronte di omesso pagamento degli importi iscritti a ruolo.

Il principio sancito è quello in base al quale la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali deve essere perfezionata presso la sede sociale.

In alternativa, quando la notifica presso la sede sociale risulta non esperibile, la notifica deve avvenire nei riguardi dell persone fisiche che la rappresentano, che risultano individuate negli atti e la cui residenza coincide con il domicilio fiscale della società. Solo in ultima istanza, la notifica può essere effettuata con il ricorso all'affissione nell'albo del comune in cui la società è domiciliata.

In altre parole, per la Corte di Cassazione, il criterio sussidiario della notifica al legale rappresentante della società può essere invocato solo se sussistono due condizioni:

  1. il legale rappresentante è chiaramente identificato nell'atto;
  2. il comune di residenza del legale rappresentante e quello del domicilio fiscale della società, coincidono.

Le norme che regolano la procedura di notifica degli atti tributari sono quelle previste dal dpr 600/1973. In particolare l'articolo 60 dispone che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio.

In questo caso, l'elezione di domicilio deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni da parte dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate e, secondo la Corte di cassazione (vedasi sentenza 6114/2011), prevale sul domicilio fiscale.

I contribuenti residenti all'estero sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate la residenza, la sede legale o il domicilio eletto per la notifica degli atti fiscali. In difetto, il fisco è legittimato a notificare gli atti mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

Solo se le procedura di notifica appena indicate non vanno a buon fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1 lettera e) del dpr 600/1973, le quali prevedono che, qualora nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo comunale e la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, s'intende perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Con un'unica differenza nel caso di notifica di atti tributari. L'articolo 140 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, assenza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell'atto, che l'ufficiale giudiziario provveda a dare notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La Cassazione, con la sentenza 6102/2011, ha ritenuto, invece, non necessaria la spedizione della raccomandata informativa quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. E' bene chiarire che la fattispecie è relativa ad irreperibilità non temporanea (ma assoluta) del destinatario della notifica. In tale circostanza, secondo i giudici di piazza Cavour, la notifica può essere perfezionata mediante l’affissione dell'avviso nell’albo comunale, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa, e la notifica stessa si intende eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Notifica di atti impoesattivi a società commerciali estinte

Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria

Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza numero 14880 del 5 settembre 2012.

Infatti, secondo i giudici di piazza Cavour, la cancellazione dal registro delle imprese di una società determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex articolo 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo” (Cass. 9110/2012).

Ne deriva che la notifica della cartella esattoriale al liquidatore è viziata, dal momento che obbligati risultano i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione.

In applicazione di tale principio, il contenzioso tra una Agenzia fiscale ed il liquidatore di una società estinta, al quale sia stata erroneamente notificata una cartella esattoriale per debiti della società, ha ad oggetto una lite sostanzialmente “improponibile”, perché la cartella a suo tempo notificata è priva di efficacia a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell'obbligazione afferente (Cass. 22863/2011).

L'avviso di accertamento deve essere notificato a tutti i soci a pena di nullità

Se il processo tributario non ha coinvolto l’intera compagine sociale di una società di persone (ossia la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice) il giudizio è nullo e deve essere rinnovato integralmente con la presenza di tutti i soci.

Ciò è quanto stabilito da una pronuncia della Suprema Corte del 4 maggio 2012 (ordinanza della Corte di Cassazione numero 6711 del 4/05/2012), la quale ha ribadito il concetto di “ UNITARIETA’ dell'accertamento” per la società di persone.

In materia fiscale, infatti, l’unitarietà dell'accertamento - che rappresenta uno dei cardini della rettifica della dichiarazione dei redditi alle società di persone e ai soci - comporta che il ricorso proposto da un solo socio riguarda necessariamente sia la società che gli altri soci con la conseguenza che tutti questi soggetti devono far parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa diversamente.

Il problema quindi si pone qualora l’avviso di accertamento non sia stato notificato a tutti i soci. In questo caso autorevole dottrina propende per l’illegittimità dell'azione dell'erario e dunque per la nullità dell'accertamento fiscale.

In pratica, se una pluralità di soggetti afferisce ad un rapporto inscindibilmente unitario - come nel caso dei soci delle società di persone - l’avviso di accertamento o comunque qualsiasi altro provvedimento impositivo (ad esempio l’avviso di liquidazione, la cartella esattoriale, etc ….) deve essere notificato a tutti i coobbligati per poter esistere giuridicamente.

Sarà dunque onere della società e dei soci verificare la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate ed eventualmente rilevare la nullità degli atti.

Contributo dell'avvocato Matteo Sances

13 Settembre 2012 · Giorgio Valli


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