Notifica della multa e prescrizione dei termini

Le norme che disciplinano l termine di decadenza per la notifica della  multa

Le norme che disciplinano la notifica della  multa sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere. In questa circostanza è data notizia al destinatario dell'avvenuta notifica della multa mediante raccomandata (Articolo 139 C.

P.C.)

In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e concomitante assenza di persone di famiglia/conviventi o altri soggetti abilitati a ricevere notifica della multa,  l'addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui indica dove il verbale di multa può essere ritirato. Successivamente al destinatario della notifica della multa temporaneamente irreperibile deve essere inviata una raccomandata sempre inerente alle modalità di ritiro del verbale (articolo 140 C.P.C.)

In alternativa alla consegna di copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, la notifica della multa può essere eseguita mediante raccomandata a/r in plico chiuso.

La notifica della multa  al proprietario del veicolo deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione (per i verbali elevati dal 13 agosto 2010) e non più entro 150 giorni (nuovo termine introdotto dalla Legge 120 del 29/07/2010)

Come si calcolano i 90 giorni di decadenza per la notifica della multa

I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il giorno successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione è un giorno festivo, il termine parte dal primo giorno feriale successivo.

In caso di utilizzo del servizio postale in convenzione, i 90 giorni si interrompono con la consegna del verbale all'Amministrazione alle Poste per la notifica della multa (Articolo 149 comma 3 C.P.C.). Questo vuole dire che si può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.

La notifica della multa può essere effettuata al momento dell'infrazione qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente.

In questo caso, se il trasgressore non è anche il proprietario, una copia del verbale verrà notificata anche a quest'ultimo ("responsabile in solido") entro il nuovo termine di 100 giorni.

Precisazioni sulla notifica della multa a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notifica della multa può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso il messo comunale scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica della multa si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al messo comunale e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

26 Ottobre 2011 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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5 risposte a “Notifica della multa e prescrizione dei termini”

  1. andrea bianchi ha detto:

    Quesito riguardante multa presa x passaggio in zona a traffico limitato :
    Infrazione del 31/05/14
    Notifica il 10/10/2014
    Sembrerebbe fuori validità , ma in fondo al verbale , in basso , cè un riquadro dove dice che la decorrenza dei termini parte dal 16/09/14 xchè solo da quella data lo scrivente ufficio ha acquisito gli elementi utili x la notifica del verbale .
    Ma allora il comune può dire quel che gli pare , e non è in realtà valida la legge che indica come punto di inizio della trafila il giorno in cui è stata commessa l’infrazione ? Saluti Andrea

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il differimento della data da cui partono i 90 giorni utili per la notifica del verbale è consentito solo in casi ben circoscritti e limitati. La data di decorrenza dei 90 giorni può essere posticipata rispetto al giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione se, per esempio, il trasgressore aveva da poco cambiato residenza senza dichiarare all’ufficio anagrafe il possesso del veicolo. Ancora, se il verbale è stato notificato nei termini al proprietario e questi ha indicato le generalità del trasgressore effettivo (in tale fattispecie ricade anche l’ipotesi di veicolo preso a noleggio).

      Si tratta, evidentemente, di casistica in cui il ritardo della notifica del verbale è imputabile a situazioni oggettive nelle quali non è individuabile una specifica responsabilità dell’amministrazione comunale.

      Cosa fare in queste circostanze? Bisogna recarsi innanzitutto all’ufficio contravvenzioni e chiedere il motivo del ritardo. Nel caso in cui questo non sia riconducibile a responsabilità del trasgressore (sovraccarico di lavoro degli uffici preposti alla notifica dei verbali di multa, notifica inviata in prima battuta ad un indirizzo errato) non resta che presentare ricorso al Giudice di pace.

  2. mnasini ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere quali sono i tempi di notifica di eventuali sanzioni aggiuntive dovute ad un ritardo di pagamento del verbale. In particolare, ho pagato un verbale con 2 giorni di ritardo rispetto ai 60 previsti. Dopo 22 mesi e 15 giorni mi èè arrivata la sansione amministrativa per il ritardo che in sostanza raddoppia la multa. Devo pagare o si può fare ricorso?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo, pagare la multa in ritardo, anche di un solo giorno, equivale a non averla pagata. La notifica della seconda sanzione per mancato pagamento della multa è dunque avvenuta nei termini (5 anni dalla scadenza dei 60 giorni dopo la consegna del primo verbale)

      Dovrà corrispondere il nuovo importo che le è stato comunicato, naturalmente detratto di quanto ha già versato. A tale proposito, le suggerisco di effettuare il pagamento negli uffici dell’ente che ha elevato le sanzioni amministrative, in modo da poter richiedere, contestualmente, lo sgravio di quanto già corrisposto a suo tempo.

      In mancanza, le sarà notificata una cartella esattoriale gravata da ulteriori oneri (interessi di mora e aggio per l’esattore).

      Mi spiace.

  3. Rosaria Proietti ha detto:

    Le norme che disciplinano la notifica della multa sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere. In questa circostanza è data notizia al destinatario dell’avvenuta notifica della multa mediante raccomandata (Art. 139 C.P.C.)

    In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e concomitante assenza di persone di famiglia/conviventi o altri soggetti abilitati a ricevere notifica della multa, l’addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui indica dove il verbale di multa può essere ritirato. Successivamente al destinatario della notifica della multa temporaneamente irreperibile deve essere inviata una raccomandata sempre inerente alle modalità di ritiro del verbale (art. 140 C.P.C.)

    In alternativa alla consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario, la notifica della multa può essere eseguita mediante raccomandata a.r. in plico chiuso.

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