Notifica della cartella esattoriale e degli atti di accertamento – uniformità della procedura e nuova relata di notifica

Nuova procedura di notifica della cartella esattoriale in caso di irreperibilità relativa del destinatario

Con un provvedimento del 5 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove modalità per la notifica delle cartelle esattoriali.

La modifica della procedura si è resa necessaria dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012, no 258 con cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 26 del dpr 29 settembre 1973, numero 602, nella parte in cui dispone che Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notifica della cartella esattoriale si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 del dpr 29 settembre 1973, numero 600 invece che Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica della cartella esattoriale si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), del dpr 29 settembre 1973, numero 600.

Con la pronuncia appena indicata, dunque, la Corte Costituzionale aveva inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notifica degli atti di accertamento (articolo 60 dpr numero 600/1973) e delle cartelle esattoriali (articolo 26 dpr numero 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.

In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli articolo 26, quarto comma, del dpr numero 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del dpr  n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ovvero al caso di mancanza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione - nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa - della disciplina ordinaria di cui all'articolo 140 codice di procedura civile in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 26 del citato dpr numero 602/1973.

Di conseguenza si è reso necessario provvedere ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella esattoriale nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

Come cambia la procedura di notifica della cartella esattoriale in caso di reperibilità relativa del destinatario

Dunque, con la sentenza numero 258/2012, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della notifica operata attraverso il semplice deposito dell'atto presso l’albo comunale quando risulti l'irreperibilità relativa del destinatario, vale a dire nel caso di sua temporanea assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l’atto in sua vece.

Pertanto, a far data dall'undici marzo 2013, a fronte di irreperibilità relativa del destinatario durante la procedura di notifica di una cartella esattoriale, Equitalia (o, più propriamentte, il Concessionario della Riscossione) dovrà necessariamente effettuare, pena la nullità dell'atto, i seguenti adempimenti:

  1. depositare l’atto nella casa comunale;
  2. affiggere l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
  3. inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo delle operazioni effettuate.

Cambia, di conseguenza, anche il testo della relata di notifica contenuta nella cartella esattoriale. Ecco il facsimile della nuova relata

acrobat

Ciò che è importante sottolineare, è che a seguito delle modifiche apportate alla relata di notifica, i termini per presentare ricorso alla cartella esattoriale decorreranno dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito dell'atto in Comune oppure, trascorsi i 10 giorni canonici di giacenza nell'ufficio postale.

7 Marzo 2013 · Ornella De Bellis


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2 risposte a “Notifica della cartella esattoriale e degli atti di accertamento – uniformità della procedura e nuova relata di notifica”

  1. fricci77 ha detto:

    Salve, ho una domanda da porvi.
    Circa 2 anni fa mia moglie ha preso una multa di circa 200 euro perchè il veicolo non era stato sottoposto a revisione. La multa le è stata contestata immediatamente (ma non ha firmato il verbale) e le è stata data copia del verbale. Mia moglie era però solo il conducente in quanto il veicolo che guidava era di mia proprietà. A me la multa non mi è mai stata notificata. Mia moglie non ha mai pagato la multa e ora ha ricevuto un avviso bonario per il pagamento della multa maggiorata di altri 200 euro (totale circa 400 euro).
    Tra i documenti della multa ricevuti con l’avviso bonario c’è anche la cartolina della raccomandata spedita a me (proprietario) 2 anni fa dalla quale si evince chiaramente che la postina ha sbagliato indirizzo e non ha lasciato alcun avviso. Nella cartolina la postina ha infatti annotato che l’indirizzo indicato è un garage/serranda mentre è un normale ingresso di un palazzo con citofoni e caselle postali. Per questo difetto di notifica la multa a me quindi non è mai stata notificata.
    E’ possibile per mia moglie (conducente) fare ricorso perchè io (proprietario) non ho ricevuto alcuna notifica della multa?
    Inoltre, mi chiedevo se è possibile che, poichè la multa è stata fatta per un’infrazione (assenza di revisione) chiaramente dovuta al proprietario, il conducente non sia tenuto al pagamento.
    Grazie per l’aiuto,
    -Francesco

    • Il conducente, prima di porsi alla guida, deve verificare che assicurazione RC auto, tassa di circolazione e tutti gli attestati richiesti dalla legge per il veicolo, siano in regola.

      Sua moglie può presentare ricorso solo agli atti a lei destinati. Il proprietario del veicolo potrà presentare ricorso per difetto di notifica del verbale di multa nel momento in cui gli riceverà un atto conseguente (cartella esattoriale, ad esempio).

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