Notifica della cartella esattoriale e relata in bianco

Lo spazio lasciato in bianco da Equitalia quando procede con la notifica postale diretta

Chi ha avuto modo di vedersi effettuata la notifica di una cartella esattoriale, ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare, nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,).

Tale spazio viene lasciato in bianco quando Equitalia procede con la notifica postale diretta.

Alcune sentenze hanno stabilito che la relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E', ad esempio, il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza numero 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

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Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notifica senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notifica compili correttamente la relata di notifica e la sottoscriva.

In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici. Innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi, quali quelli sopra indicati, è giuridicamente inesistente.

relata

In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

Se nella relata di notifica in possesso del destinatario manca la data di consegna, la notifica della cartella esattoriale è nulla

Con la sentenza numero 398/2012 del 13 gennaio 2012, i Giudici di Cassazione hanno affrontato nuovamente il tema della relata di notifica.

Nel caso specifico esaminato, la relata contenuta nella copia consegnata al contribuente, sebbene compilata, risultava carente di alcuni elementi e, cioè, della indicazione della data dell'eseguita notifica.

I giudici hanno esplicitamente affermato che “ai fini della validità della notifica ai sensi dell'articolo 148 codice di procedura civile, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'articolo 160 codice di procedura civile”.

Per tali ragioni, rilevando che nella copia della relata consegnata al contribuente non risultava indicata la data della consegna, la Suprema Corte dichiarava la cartella impugnata insanabilmente nulla, annullando di conseguenza la pretesa del concessionario.

In tal senso si segnalano, per completetzza, anche le seguenti precedenti sentenze:

    1. Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza del 28 maggio 2010, numero 61: la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notifica sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notifica a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notifica possa essere stata sanata dal tempestivo ricorso proposto dal contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell'articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto;
    2. Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza del 3 novembre 2009, numero 103: La notifica della cartella di pagamento priva della relata di notifica o della quale non sia stata compilata la relata stampigliata sul frontespizio viola il disposto dell'articolo 148 cpc e tale vizio di legittimità inficia, per nullità derivata, la cartella stessa.

Notifica della cartella esattoriale a mezzo posta e relata in bianco - se l’atto è impugnato la mancanza della relata di notifica costituisce mera irregolarità sanabile

La relata di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l’indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che “non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità [...], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. numero 11350 del 5 luglio 2012).

Cartella esattoriale e relata in bianco - la notifica è nulla, ma non inesistente

Ancora una volta la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla notifica di una cartella esattoriale, consegnata senza che il messo notificatore avesse compilato la relata. Con la sentenza numero 6613 del 15 marzo 2013 i giudici di piazza Cavour hanno ribadito che l'omessa compilazione della relata di notifica di una cartella esattoriale non dà luogo a inesistenza della stessa bensì a nullità, sanabile con la proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto. Ciò in applicazione del fondamentale principio del raggiungimento dello scopo (articolo 156 cpc) secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Pertanto, la condizione che la relata non sia stata compilata non dà luogo, a parere dei giudici di legittimità, a inesistenza della notifica, che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità, sanabile con la presentazione del ricorso da parte del destinatario.

26 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti




Commenti e domande

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3 risposte a “Notifica della cartella esattoriale e relata in bianco”

  1. chiara papa ha detto:

    Salve, ho ricevuto per raccomandata una cartella esattoriale da Equitalia per una multa risalente al 2008. Tale cartella presenta la relata totalmente in bianco, pertanto (avendo gettato via a suo tempo la busta contenente la cartella) non ho riferimenti circa la data di notifica della stessa. Potrebbero, quindi, essere scaduti i 30 giorni utili per ricorrere al Giudice di Pace oppure la cartella è da ritenersi inesistente e dunque non sono da considerarsi perentori i termini?
    Per di più mi sono state applicate maggiorazioni superiori al 10%, ritenute (da una recente sentenza della cassazione) illegittime.
    Vi prego, avrei bisogno URGENTEMENTE di una vostra risposta. Complimenti per il vostro operato.

    • Rosaria Proietti ha detto:

      Con la sentenza n. 398/2012 i Giudici di Cassazione hanno affrontato nuovamente il tema della relata di notifica.

      Nel caso specifico esaminato, la relata di notifica contenuta nella copia consegnata al contribuente, sebbene compilata, risultava carente di alcuni elementi e, cioè, della indicazione della data dell’eseguita notifica.

      I giudici hanno esplicitamente affermato che “ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”.

      Per tali ragioni, rilevando che nella copia della relata di notifica consegnata al contribuente non risultava indicata la data della consegna, la Suprema Corte dichiarava la cartella impugnata insanabilmente nulla, annullando di conseguenza la pretesa del concessionario.

      L’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per una cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative, deve tuttavia essere attivata nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale stessa e si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica.

      A questo punto, potrebbe presentare ricorso ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) eccependo l’impossibilità a proporre ricorso prima dell’inizio dell’esecuzione proprio perchè la relata in bianco non le ha consentito di valutare correttamente i termini a difesa.

      Oppure può procedere, prima dell’inizio dell’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. che non ha termini per l’impugnazione.

      Sarà comunque necessario consultare un professionista che possa, prendendo visione della documentazione, decidere sulla fattibilità e la convenienza del ricorso in relazione alla probabilità di un suo accoglimento.

    • chiara papa ha detto:

      Grazie per la cortese risposta!
      Chiara Papa

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