Notifica degli atti – nullità ed inesistenza

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Vizi di notifica di un atto

La notifica di un atto può essere viziata se indirizzata a soggetto diverso dal legittimo destinatario o privo di qualunque legame con lo stesso; o ancora qualora sia stata eseguita (non a mani proprie) in un luogo privo di ogni riferimento con il destinatario, o le modalità delle notifica siano state tali da tradirne completamente il suo scopo.

L'atto, la cui notifica appare viziata, è nullo. Ma la nullità può essere sanabile o meno. Altrimenti non poteva essere in un paese sempre disponibile a sanatorie di ogni genere e tipologia.

In caso di nullità insanabile, l'atto si definisce inesistente ovvero assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto, sostanziale o processuale, tanto da non poter essere preso in considerazione.

Ma quando è sanabile la nullità della notifica?

La presentazione del ricorso da parte del destinatario dell'atto sana, ex articolo 156 cpc, i vizi della notifica dell'atto. Si dice che la nullità dell'atto è sanata per effetto del raggiungimento dello scopo cui era destinato.

In altre parole, l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell'atto la cui notifica sia affetta da vizi, comporta che, se il destinatario mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, non potrà poi, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notifica a sostegno di una domanda di annullamento dell'atto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso, sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto. Cioè, la sanatoria della notifica (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza numero 19854/2004) non opera in relazione all'intervenuta decadenza.

Il principio è stato “riaffermato” dalla Cassazione, con la sentenza numero 21409 dell'11 ottobre 2007.

Il giudice può disporre la rinnovazione della notifica ex articolo 291 codice di procedura civile La rinnovazione impedisce ogni decadenza. In caso di inesistenza dell'atto, potrebbe essere effettuata una nuova notifica, solo se compatibile con i termini di decadenza.

Il punto di vista della CTR Lombardia sulla non sanabilità di una notifica inesistente

Con la sentenza 80/45/12 anche la CTR Lombardia ha deciso di non far mancare il proprio apporto alla discussione, già affollata e confusa, in tema di notifiche nulle o inesistenti, sanabili e non.

Innanzitutto, nella sentenza si afferma che Equitalia non può notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo potere, secondo i giudici tributari lombardi, non è più esercitabile dall'agente della riscossione dopo le modifiche apportate all'articolo 26 del Dpr 602/73 dai decreti legislativi 46/1999 e 193/2001, i quali hanno volutamente escluso la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente allo scopo abilitato.

In più, hanno sancito i giudici, la proposizione del ricorso, da parte del destinatario della notifica effettuata direttamente per posta, non può sanare questo tipo di vizio, contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene (ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile) che nonostante la notifica non sia fatta nelle forme di legge lo scopo dell'atto sarebbe comunque raggiunto.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, infatti, la sanatoria conseguente al raggiungimento dello scopo della notifica, può essere applicata solo agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop. Se però il vizio di notifica è afferente ad un atto con natura sostanziale, come la cartella di esattoriale o l'avviso di accertamento (atti impositivi di natura, appunto, sostanziale), l'ipotesi di inesistenza della notifica non è sanabile dalla proposizione del ricorso.

Insomma, in caso di presunti vizi di notifica, e fino a quando la giurisprudenza non fornirà indicazioni univoche e coerenti sui casi in cui una notifica viziata possa ritenersi sanabile oppure giuridicamente inesistente, meglio non ricorrere ed attendere la notifica dell'atto successivo.

Del resto, già con la sentenza delle Sezioni Unite numero 16412/2007, è stato sancito il principio secondo il quale l’omessa o irrituale notifica dell'atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”.

Notifica via posta - la mancanza della relata di notifica è irregolarità sanabile se l’atto viene impugnato

La ratio risiede nel fatto che l'unico scopo della relata di notifica è fornire a chi la richiede la prova dell'effettivo invio dell'atto e l’indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato per l'inoltro al destinatario. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto, il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. numero 11350 del 5 luglio 2012).

In presenza di vizi di notifica Equitalia può rinotificare la cartella esattoriale entro i termini di decadenza

In presenza di vizi di notifica, anche riconosciuti come insanabili dalle Commissioni Tributarie, Equitalia può rinotificare la cartella esattoriale entro i termini di decadenza - così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 16370 del 26 settembre 2012

Il caso affrontato è quello schematizzato di seguito. Equitalia notifica la cartella, il contribuente la impugna sollevando, tra l’altro, un vizio di notifica. La Commissione Provinciale adita, sulla base del solo vizio di notifica, annulla la cartella. Equitalia rinnova la notifica della cartella di pagamento prima che sia trascorso il termine per la proposizione dell'appello (formazione del giudicato), emetteno una nuova cartella di pagamento, .

La Cassazione, nella sentenza indicata, afferma, in sostanza, che il comportamento tenuto da Equitalia è legittimo in quanto non si ha duplicazione della pretesa ma semplice rinnovo della notifica.

Ma i giudici di piazza Cavour si spingono oltre. La rinotifica della cartella esattoriale, spiegano infatti, non richiede ragioni giustificative, in quanto queste sono rinvenibili nella funzione stessa della notifica, che è quella di cristallizzare la pretesa per decorso dei termini di impugnazione.

29 Luglio 2012 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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2 risposte a “Notifica degli atti – nullità ed inesistenza”

  1. luca12 ha detto:

    egregio sito vorrei esporre il mio caso, ho acquiatato nel novembre 2007 un ufficio che e’ stato fino all’anno scorso sfitto, mi sono dimenticato di fare la denucia di possesso all’uficio TARSU DEL mio comune e quindi non hò mai pagato la tassa della spazzatura. Vorrei sapere entro qundo tale tassa cade in prescrizione.
    GRAZIE.

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