Notifica degli atti attraverso il servizio postale – momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica del’atto

Le norme che regolano la notifica degli atti tramite servizio postale

La notifica degli atti con il servizio postale è regolato dalle norme di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890. L'articolo 10 della legge 3.8.1999, numero 265 ha apportato modifiche al primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: "Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

"

Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno.

In sintesi si procede nel modo seguente:

  1. si scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
  2. si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (articolo 2, primo comma, legge 890/1982 come modificato articolo 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
  3. si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
  4. dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, numero 890.

La sentenza della Corte Costituzionale 346/1998 in merito alla notifica degli atti tramite servizio postale

La sentenza numero 346 del 22 settembre 1998 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 890/82. In particolare:

  • dell'articolo 8, secondo comma nella parte in cui non prevede che - in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate - sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • dell'articolo 8, terzo comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;

ha reso indispensabile l'introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell'atto da notificare.

Tali modifiche interessano l'attività dell'agente postale e non già direttamente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l'atto inesitato non sarà più restituito al soggetto che ha richiesto la notifica ma resterà giacente nell'ufficio postale.

Pertanto:

  1. in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone appena indicate, il postino informa il destinatario con l'inserimento di un avviso di giacenza nella cassetta postale;
  2. l'atto potrà essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario anche dopo i dieci giorni di giacenza (deposito);
  3. resta fermo che la notifica dell'atto si intenderà perfezionata, trascorsi i dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale, anche se il destinatario non provvederà al ritiro dello stesso.

Quando viene individuato il momento in cui si perfeziona la notifica del'atto

Il combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza del 26 novembre 2002, numero 477.

Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  • per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);
  • per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

La Corta di Cassazione, con sentenza numero 24858 del 24 novembre 2011 ha chiarito che la prova della data di avvenuta notifica, quando si utilizza il servizio postale, non è rinvenibile nella data del timbro apposto sulla busta, ma nella data dell'avviso di ricevimento. Ciò perché la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva.

I giudici di piazza Cavour aggiungono, tuttavia, che l’onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente, che può adempiere esibendo la relata di notifica apposta in calce all'atto a lui consegnato e che in ogni caso deve essere esibito dalla parte notificante.

29 Agosto 2011 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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2 risposte a “Notifica degli atti attraverso il servizio postale – momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica del’atto”

  1. roberta74 ha detto:

    salve a tutti ho una domanda da porvi…il 14 giugno ho preso una multa per divieto di sosta..quest’ultima diceva che avevo 10 giorni per pagarla..il giorno dopo sono partita per il mare e da brava cittadina ho portato con me la multa per pagarla..ovviamente me ne sono dimenticata..il 31 agosto sono tornata a casa e nella buchetta c’era una avviso di raccomandata,colore verde del 3 Agosto..ovviamente il giorno dopo al mio rientro l’ho ritirata (1 settembre)…ovviamente tutte le mie intenzioni erano per pagarla, in buona fede quando leggo che ho 60 giorni dalla notifica per pagarla o fare ricorso me la prendo comoda tanto da come viene spiegato il verbale qualsiasi persona ignorante i materia di multe crede di avere tempo fino a fine ottobre…oggi parlando con un vigle mi mi dice che non è cosi’.. mi arriverà una sanzione perchè ho pagato in ritardo …in quanto trascorsi dieci giorni di deposito in posta la multa per loro è notificata….quindi i termini erano entro il 16 ottobre..( l’ho pagata il 20 ottobre) …mi sembrano truffe legalizzate …e se io fossi stata in ospedale o all’estero ?al ritorno, oltre alla multa anche un’altra multa per non aver pagato la prima perchè decorsi i tempi…..mi domando i 60 giorni non dovrebbero partire da quando il destinatario firma per ricevimento della raccomandata,””

    • Simone Saintjust ha detto:

      Un atto si intende notificato dopo dieci giorni di giacenza negli uffici postali (compiuta giacenza). Se fosse come lei suggerisce (termini a partire dalla data in cui si firma la ricevuta) basterebbe non ritirare mai nulla …

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