Notifica diretta della cartella esattoriale con raccomandata a/r – valida e necessariamente priva di relata

Le norme sulla riscossione esattoriale stabiliscono che la cartella di pagamento può essere notificata anche dagli ufficiali della riscossione, oltre che da altri soggetti abilitati dal Concessionario stesso, anche con con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ne discende, come peraltro ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimita', che è valida la notifica effettuata direttamente dal Concessionario, senza cioè l'intermediazione degli ufficiali notificatori; resta ferma la necessità di ricorrere all'ufficio postale, essendo espressamente indicata la modalità dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

È infatti appena il caso di ricordare, che l'unico soggetto abilitato alla spedizione della raccomandata A/R è esclusivamente Poste Italiane e non anche le società di posta private.

Consegue inoltre che, trattandosi di notifica non perfezionata tramite gli ufficiali a ciò abilitati (ufficiali giudiziari e messi notificatori), non vi può essere spazio per la relata, che è prevista nei soli casi di notifica a mezzo degli agenti notificatori.

Si tratta, in sintesi, di quanto espresso dai giudici di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria nella sentenza numero 406/7/14.

20 Aprile 2014 · Paolo Rastelli




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2 risposte a “Notifica diretta della cartella esattoriale con raccomandata a/r – valida e necessariamente priva di relata”

  1. PIREROS ha detto:

    Ho ricevuto un avviso bonario di pagamento, relativo ad infrazione codice della strada, non specificato del 2013.

    Risulta una Relazione di Notifica mediante raccomandata, con annotato “causa irreperibilità temporanea del destinatario” di cui non ho mai avuto/ricevuto avviso di giacenza nella casella delle lettere.

    Ovviamente l’importo è raddoppiato……!!!

    Ho provato a far ricerca alle poste sia personalmente che via web ma, la mano destra non sa che fa la sinistra!

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per saperne di più dovrebbe recarsi presso lo sportello contravvenzioni dell’ente che ha accertato l’infrazione e notificato l’avviso bonario: con accesso agli atti, richiesta copia della ricevuta di ritorno, avrebbe modo, così, di prendere visione del foglietto con la dicitura “in giacenza causa irreperibilità temporanea del destinatario”.

      Purtroppo non potrà eccepire che il postino non è mai passato da casa sua e che lei, semmai, non si è mai mosso da casa. Mi spiace, ma in questo paese le notifiche via posta funzionano così.

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