Notifica di cartelle esattoriali agli irreperibili e raccomandata informativa – termini di decorrenza per il ricorso

Notifica di cartelle esattoriali agli irreperibili e raccomandata informativa - termini di decorrenza per il ricorso

La notifica degli atti tributari continua a essere oggetto di discordia tanto che recentemente anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza numero 63 del 25/02/2011, è stata chiamata a esprimersi su una delle disposizioni più contestate.

La disposizione in questione è l’articolo 26, dpr 602/1973 il quale al quarto comma prevede che se non è possibile eseguire la notifica della cartella esattoriale per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati a ricevere l’atto notificando deve essere depositato presso la casa comunale e l’avviso del deposito essere affisso all'albo del comune.

Tuttavia, contrariamente a quanto accade nel caso di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti civili (termini per il ricorso che decorrono dal decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata informativa, se l'atto non viene ritirato dal destinatario, o dal ritiro dell'atto, se anteriore) la notifica della cartella esattoriale si considera perfezionata a partire dal giorno successivo all'affissione dell'avviso del deposito.

La principale conseguenza di tale disciplina è che in tali casi i termini per proporre opposizione decorrono da un giorno (quello successivo all'affissione) in cui nemmeno il contribuente in buona fede ha alcuna conoscenza dell'atto a lui diretto. La violazione dei suoi diritti di difesa, sanciti esplicitamente dalla Costituzione all'articolo 24, è allora evidente e diventa tanto più se si considerano i termini stretti per l’impugnazione dell'atto.

La questione di costituzionalità è stata promossa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con ordinanza 26 luglio 2010, nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso a una cartella esattoriale relativa a debiti previdenziali.

Il caso è quello di un soggetto che ha impugnato la cartella entro il termine di 60 giorni da quello in cui aveva ricevuto la raccomandata che lo informava dell'avvenuto deposito (effettiva conoscibilità della cartella) ma oltre il termine che, stando alla lettera della disposizione, sarebbe quello da cui far decorrere il conteggio (il giorno successivo a quello in cui vi è stata l’affissione dell'avviso di deposito della cartella esattoriale all'albo comunale).

La Commissione, quindi, si è posta il quesito della legittimità di tale assetto normativo quesito a cui, per certi versi, è stata data risposta proprio dall'ordinanza in rassegna, la quale, pur non dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione, rappresenta comunque un importante pronuncia a favore del contribuente.

La Consulta, infatti, ha rilevato che la stessa Commissione remittente, prima di sollevare la questione di costituzionalità, avrebbe dovuto interrogarsi circa la possibilità di considerare se non fosse possibile ritenere tempestivo il ricorso applicando adeguatamente la normativa oggi in vigore per la notifica degli atti civili e degli avvisi di accertamento, secondo la quale, come visto, essa è considerata perfezionata soltanto 10 giorni dopo l’invio della raccomandata informativa.

L’importanza dell'ordinanza numero 63 sta nel fatto che, da un lato, è stata ribadita la necessità dell'invio della raccomandata informativa e, dall'altro, è affermata la necessità di applicare adeguatamente l’articolo 140 del codice di procedura civile e la fondamentale sentenza numero 3/2010 della stessa Corte Costituzionale anche per la notifica delle cartelle esattoriale.

Conseguentemente, pare corretto doversi ritenere che il termine per l’impugnazione delle cartelle esattoriali non sia quello successivo all'affissione all'albo del Comune dell'avviso di deposito della cartella notificanda presso la Casa Comunale ma quello del decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa o, se precedente, quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dal contribuente.

In tal modo, non solo si realizzerebbe un ulteriore passo per l’uniformazione della normativa in tema di notifiche ma si garantirebbero ai destinatari delle notifiche, temporaneamente assenti, ulteriori 10 giorni per l’impugnazione del ricorso.

Notifica della cartella esattoriale a destinatario temporaneamente irreperibile

Anche nel caso di notifica della cartella esattoriale a destinatario temporaneamente irreperibile, i termini per impugnare l'atto decorrono dal decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa (o dalla data di ritiro dell'atto se anteriore)

Come abbiamo visto nella sezione precedente, la notifica di un avviso di accertamento ad un soggetto temporaneamente irreperibile prevede il deposito dell'atto nella casa comunale e la comunicazione al destinatario attraverso l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La notifica della cartella esattoriale a destinatario temporaneamente irreperibile, dunque, deve intendersi perfezionata dopo dieci giorni (compiuta giacenza) dalla spedizione della raccomandata informativa o al momento del ritiro dell'atto, se intervenuto in data anteriore alla compiuta giacenza. Pertanto, ed è questo l'aspetto che interessa, i termini per impugnare la cartella esattoriale decorrono dalla compiuta giacenza o dal ritiro dell'atto, se intervenuto prima della compiuta giacenza.

Per quanto attiene invece la notifica della cartella esattoriale a soggetto temporaneamente irreperibile, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale del 22 novembre 2012, i termini del ricorso decorrevano dal giorno successivo a quello di affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale, così come disposto dall'articolo 26 del dpr 602/1973.

La citata sentenza della Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato illegittima la differenza esistente, nei riguardi di un soggetto temporaneamente irreperibile, fra la procedura di notifica della cartella esattoriale e quella dell'avviso di accertamento (o di un atto civile).

Secondo i giudici costituzionali, la normativa sulla notifica della cartella esattoriale a soggetto temporaneamente irreperibile non garantiva l’effettiva conoscenza, al destinatario, del tentativo di notifica. Peraltro, la difformità di procedura applicata fra la notifica della cartella esattoriale e quella di un avviso di accertamento, quando venga riscontrata la temporanea irreperibilità del destinatario, appare, ad avviso dei giudici della Consulta, illogica ed ingiustificata.

Notifica cartella esattoriale in caso di irreperibilità assoluta o temporanea - La pronuncia della Consulta

Fino alla pronuncia della Corte Costituzionale del 22 novembre 2012, nell'ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario (cioè nei casi individuati dall'articolo 140 del codice di procedura civile) la cartella esattoriale andava notificata applicando le stesse procedure previste per la notifica degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili (quelli cioè per i quali risulti conclamata l'assenza, nel Comune di residenza o di domicilio fiscale, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario) di cui al 1° comma dell'articolo 60 DPR numero 600 del 1973.

Quindi non erano necessarie, per il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale a destinatario solo temporaneamente irreperibile, né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Da ciò derivava che, nell'eventualità di irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica si eseguiva con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare fosse un atto di accertamento oppure una cartella esattoriale. Nel primo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile, mentre nel secondo, si applicavano quelle previste dalla lettera e) del 1° comma dell'articolo 60 del DPR numero 600 del 1973.

Questa difformità nella normativa afferente la notifica a soggetto temporaneamente irreperibile implicava che, per un avviso di accertamento, l'avvenuto deposito presso la casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento e, quindi, con procedure finalizzate a rendere conoscibile l'atto al destinatario. Per contro, nella notifica di una cartella esattoriale, l'avvenuto deposito nella casa comunale non veniva comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune.

Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notifica a soggetto temporaneamente irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'evocato articolo 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità temporanea del destinatario, uniformare le modalità di notifica degli atti di accertamento e delle cartelle esattoriale. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli articoli 26, terzo comma, del dpr numero 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del dpr numero 600 del 1973 alla sola ipotesi di notifica di cartelle esattoriali a destinatario ‘assolutamente' irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario temporaneamente irreperibile, previsto dall'articolo 140 del codice di procedura civile.

In conclusione, a far data dal 22 novembre 2012, la notifica delle cartelle esattoriali con le modalità indicate dal primo comma dell'articolo 60 del dpr numero 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto per la notifica degli atti di accertamento: l'impossibilità, cioè, di rintracciare, nel Comune di residenza (o di domicilio fiscale) l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.

Anche la notifica della cartella esattoriale a destinatario temporaneamente irreperibile, dunque, si intenderà perfezionata dopo dieci giorni (compiuta giacenza) dalla spedizione della raccomandata informativa o al momento del ritiro dell'atto, se intervenuto in data anteriore alla compiuta giacenza. I termini per impugnare la cartella esattoriale decorreranno anch'essi dalla data di compiuta giacenza o da quella di ritiro dell'atto, se anteriore alla data di compiuta giacenza.

7 Marzo 2011 · Anonimo


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2 risposte a “Notifica di cartelle esattoriali agli irreperibili e raccomandata informativa – termini di decorrenza per il ricorso”

  1. francesca2 ha detto:

    bbuongiorno,
    vi racconto in breve cosa è successo.
    il 14 Marzo vi viene consegnata dal postino una cartella esattoriale equitalia con una sanzione del 30% perchè secondo l’agenzia delle entrate il primo avviso mi era stato consegnato ad ottobre del 2011. Non avendo ricevuto nulla mi sono recata all’agenzia delle entrate chiedendo spiegazioni. La sua risposta è stata che per la posta risultavo irirreperibile. Mi ha detto di recarmi alle poste per farmi fare una dichiarazione scritta sulla motivazione della irreperibilità. Il postino inizialmente ha dichiarati che non riusciva a trovare il civico pio però quando gli è stato chiesto di fare una dichiarazione scritta, ha dichiarato che ero irreperibile perchè sul campanello non c’era nome e cognome. Così, pur non d’accordo con la sua dichiarzione, non solo perchè il nome e cognome c’era ma anche perchè nel caso in cui non ci fosse stato bastava suonare il campanello( è una casa singola!!!), mi sono recata da equitalia per pagare la cifra ricalcolata. Poi successivamente sono andata all’agenzia delle entrate che mi ha detto:” Signora non le possiamo far pagare la cifra con le sanzioni ridotte perchè il postino ha dichiarato che non non ha potuto consegnare il primo avviso perchè sul campanello non c’era il suo nome e cognome sul campanello, per cui per noi lei non vuol farsi trovare. Deve tornare all’equitalia e pagare la differenza”. Allora io mi chiedo:” è possibile che il mio destino sia legato alla dichiarazione di un postino e che la sua dichiarazione venga considerata apriori vera e la mia falsa!!!? Ho intenzione di rivolgermi ad un giudice di pace perchè mi sento offesa e lesa nei miei diritti. Cosa mi consigliate!?
    Vi ringrazio in anticipo e vi saluto cordialmente

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