Notifica cartella esattoriale al portiere – valida solo in assenza di destinatario e suoi familiari

Notifica al portiere - La relata deve riportare la motivazione per cui l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad altri soggetti legittimati a riceverlo

Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge numero 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.

In particolare l'articolo 7 della Legge numero 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell'ordine:

  1. i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
  2. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: "… In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario").

L'ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato.

Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura "portiere - solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell'addetto alla casa, all'ufficio o azienda", mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell'addetto alla casa o al servizio.

Da quanto affermato deriva la nullità della notifica se:

  • non è rispettato l'ordine preferenziale sopra indicato;
  • non è specificamente indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

Tale nullità si radica nell'articolo 160 del Codice di procedura civile, prima ipotesi ("La notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia ... ").

In tal senso si sono espresse le seguenti sentenze:

  • Cassazione, sentenza numero 1258/2007 (confermata dalla sentenza 19417/2010), con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio", sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.
  • Cassazione, sentenza del 10.01.2007, numero 279, che ribadito il principio della necessaria certificazione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto, anche per la notifica a mezzo del servizio postale;
  • Cassazione, sezione civile, sentenza numero 6101/2006, secondo cui l'ufficiale giudiziario non deve dare solo atto dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ma deve anche attestare chiaramente, pur senza fare uso necessariamente di formule sacramentali, l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 del Codice di procedura civile. È pertanto nulla la notifica nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle personeindicate nella norma citata;
  • Cassazione a Sezioni Unite, sentenza numero 8214/2005, per la quale l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 del Codice di procedura civile, la successione preferenziale dei quali è, ivi, tassativamente stabilita;
  • Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 30.5.2005, numero 11332;
  • Cassazione, sezione civile, sentenze numero 11332/2005; numero 1131/1988; numero 4739/1998;
  • Cassazione a Sezioni Unite, sentenza numero 1097/2000, in materia di notifiche a mezzo posta "<…> l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 numero 890, quali possibili consegnatari dell'atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notifica <…>";
  • Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14.12.2005, numero 55357, che si è pronunciato proprio in materia di cartelle esattoriali "In caso di opposizione avverso cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, è nulla a notifica dei verbali, oggetto della cartella,eseguita a mezzo posta e ricevuta dal portiere, qualora l'ufficiale giudiziario abbia omesso l'attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone idonee di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 l. 890/82".

Note

  1. ^L'articolo 7 prevede:
    "L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

    Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
    In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

    L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
    Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione
    ".

Da ricordare inoltre che nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata A/R. In caso di notifica a mezzo posta, l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi, tramite un'ulteriore raccomandata a/r, sussiste per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (legge 31/2008 di conversione del decreto "milleproroghe"). Pertanto, per le notifiche effettuate a partire dal primo marzo 2008, l'omesso invio della raccomandata A/R informativa costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica. Tale obbligo, comunque, sussiste e vige in tutti i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Notifica al portiere » Basta la motivazione sintetica (anche ad insaputa del notificante) - non è necessaria quella sacramentale

Talvolta, sembra proprio che i giudici di piazza Cavour si dilettino a prenderci in giro. Nella pagina precedente avevamo scritto che, con la sentenza numero 1258/2007 (confermata dalla successiva 19417/2010), la Corte di Cassazione aveva decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto, non solo dell'assenza del destinatario, ma anche delle vane ricerche effettuate per individuare le altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. In sostanza, la relata di notifica al portiere deve attestare l'assenza del destinatario e degli altri soggetti legittimati.

Se qualcuno si fosse chiesto in quale forma dovesse essere redatta la relata di notifica per documentare sufficientemente le "vane ricerche" e la successiva notifica al portiere, la risposta è venuta dalla sentenza numero 7811 del 28 marzo 2013, con la quale gli ermellini hanno stabilito che la formula può essere sintetica e a stampa e non ne è necessaria una "sacramentale".

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa corte che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, deve attestare chiaramente, ancorché senza uso di formule sacramentali, l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'articolo 139 c .p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista dalla norma (confr. Cass. sez. un. 30 maggio 2005 numero 11332). È tuttavia da escludere che dei criteri dettati da tale arresto il giudice a quo abbia fatto malgoverno: l'attestazione della consegna al portiere, domiciliatario e familiari al momento assenti, certifica, attraverso una formula sintetica e a stampa, non risultando barrate le voci "consegna a mani proprie" e "ad altra persona presente nell'abitazione", che il notificante si è prima di tutto recato presso l'abitazione del destinatario, ivi cercando di entrare in contatto con lui medesimo, ovvero con persona della sua famiglia o addetta alla casa, e che solo a seguito fallimento di tale tentativo si è risolto a consegnare l'atto al portiere.

Insomma, se il notificante non inserisce il segno di spunta nelle due caselle "consegna a mani proprie" e "ad altra persona presente nell'abitazione" presenti nel prestampato della relata, egli ha (probabilmente a propria insaputa) attestato, con formula sintetica a stampa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla procedura.

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16 Febbraio 2011 · Antonella Pedone


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