Notifica della cartella esattoriale – guida e normativa

La notifica della cartella esattoriale - cosa vuol dire

Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).

La cartella esattoriale, in generale, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).  La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.

Notifica della cartella esattoriale nelle mani proprie del destinatario

La notifica si perfeziona, di solito, con la consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso l'abitazione o la sede di lavoro, nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso.  Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si dà comunque per avvenuta.

Notifica della cartella esattoriale a soggetti terzi

Questo tipo di notifica può avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, può essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

  1. persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  2. gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  3. il portiere dello stabile;
  4. i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato - con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio", sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullità' della notifica.

Note importanti sulla notifica della cartella esattoriale a soggetti terzi

1. In caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008).

La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 - quater e quinquies - ha modificato l'articolo 7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.

2. In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non può essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.

Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

Notifica della cartella esattoriale per compiuta giacenza

Se l'atto non può essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.

In questo caso la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.

In questo caso l'atto si dà per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).

Notifica della cartella esattoriale ai debitori residenti in un paese estero

Per le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, l'agenzia delle entrate avvia una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario; in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi può tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'articolo 142 codice di procedura civile.

Precedentemente, le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.

Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale numero 366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 articolo 58 e 60 e dal dpr 602/73 articolo26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08).

Perfezionamento della notifica della cartella esattoriale

La notifica si perfeziona:

  1. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  2. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Fonti: Codice procedura civile articoli dal 136 al 149 articolo 26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) -  articolo 60 dpr 600/73 (notifiche) legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008 sentenza Corte Costituzionale numero 346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).

Notifica della cartella esattoriale in caso di cambio di indirizzo del destinatario

Per la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.

In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e' sempre valida, ovviamente.

Fonte legislativa: Articolo60 dpr 600/73 cosi' come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003 che aveva dichiarato incostituzionale il precedente termine di 60 gg. E' da precisare che per la Cassazione - sentenza 26542/08 - le notifiche effettuate prima del 4/7/06 (data di entrata in vigore del decreto suddetto) presso la vecchia residenza sono nulle pur se effettuate entro 60 giorni successivi alla variazione anagrafica. Per quelle effettuate dopo il 4/7/06 vale invece il termine di 30 giorni introdotto dal dl 223/06 (quindi sono valide se effettuate entro 30 giorni dalla variazione anagrafica).

Notifica della cartella esattoriale - a chi chiedere informazioni

Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).

Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

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12 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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24 risposte a “Notifica della cartella esattoriale – guida e normativa”

  1. luke ha detto:

    gentilissimi vorrei sapere i tempi che intercorrono mediamente dalla notifica cartella esattoriale della agenzia delle entrate dove ti esortano a pagare entro i 30gg, alla iscrizione a ruolo da parte di equitalia insomma se non pago la cartella dei 30gg causa no cash in quanto tempo equitalia arriva intimandoti i fatidici 60gg? ovviamente a spanne visto che regole non vi sono inoltre approfittando di disponibilità sempre per vs conoscenza da intimazione 60gg scaduti i quali quanto tempo passa prima che mettano in atto qualche forma di riscossione coattiva?

    Scusatemi se non ho centrato il post giusto ma non ne trovo dove questa domanda sia pertinente

    • I tempi di decadenza dell’accertamento fiscale variano a seconda che sia stata o meno presentata dichiarazione dei redditi. Uno schema riepilogativo può trovarlo qui.

      Nulla può dirsi, invece, per l’azione di riscossione coattiva, se non ribadire che una volta accertato il credito erariale, questo si prescrive in 10 anni.

  2. Spy ha detto:

    Gent.mi
    in data odierna mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell’Ici del 2007.
    Vi chiedo detta cartella non è già in prescrizione?
    Poi mi sorge un’altro dubbio: il comune , prima di effettuare l’iscrizione a ruolo ( cartella esattoriale) non doveva notificarmi un avviso di accertamento entro i primi cinque anni? o vale comunque la cartella esattoriale quale avviso di accertamento!!
    Comunque sia credo che il problema stia nel fatto che io nel 2006 ho presentato la dichiarazione ici dichiarando di avere la residenza in quell’abitazione, ma poi non mi sono mai effettivamente trasferito e quindi non ho mai modificato la dichiarazione Ici.
    Tale dichiarazione passa come una dichiarazione omessa o cosa?

    Grazie a tutti.

    Luigi

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le suggerisco di recarsi in Comune e accedere agli atti relativi all’ICI che la riguardano, per verificare se ci sono state notifiche di accertamento o comunque di comunicazioni interruttive dei termini di decadenza.

      Spesso accade che la notifica si perfezioni per compiuta giacenza ed il destinatario, per vari motivi, non ne ha conoscenza.

  3. enzotommasini ha detto:

    equitalia, nell’impossibiltà di eseguire una notifica ai sensi dell’art.139 c.p.c. per assenza nel domicilio fiscale, ha inviato un avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, art. 140 c.p.c. , tale atto è stato consegnato alla badante di mio padre dalla casa comune senza nè una mia delega nè una copia di un mio documento di riconoscimento
    ora tralasciando la falsita dell’asserita assenza di mio padre (invalido / portatore di Handicap ) e della di lui badante al momento dell’ipotetica ricerca eseguita dal messo alla mia residenza fiscale, nonchè la mancanza di qualsiasi mia firma su qualsiasi documento posso invocare la nullità della notifica?
    sarei grato per qualsiasi aiuto concreto

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Se la comunicazione di giacenza dell’atto di notifica non fosse stata consegnata alla badante, la notifica stessa sarebbe stata da considerasi comunque effettuata in modo corretto, per compiuta giacenza.

      Dunque, anche il non rispetto della procedura di identificazione della badante e la mancata richiesta di esibire un documento di delega per il ritiro, andrebbe inquadrato fra gli aspetti della vicenda

      … la falsita dell’asserita assenza di mio padre (invalido / portatore di Handicap ) e della di lui badante al momento dell’ipotetica ricerca eseguita dal messo alla mia residenza fiscale, nonchè la mancanza di qualsiasi mia firma su qualsiasi documento …

      che lei ha già deciso di tralasciare.

  4. matteo di biase ha detto:

    La cartella esattoriale incorpora 3 differenti contravvenzioni da pagare entro 60. Io non ricordo di aver ricevuto notifica di tali contravvenzioni, potrei aver ricevuto un avviso di giacenza delle relative raccomandate, tuttavia come fanno a dimostrare che tale avviso mi sia arrivato. Mi sfugge il principio per cui per la raccomodata e’ richiesta la firma del destinatario mentre per l’avviso non e’ richiesto nulla.

    Le domande sono:

    1. io faccio ricorso e loro provano di aver recapitato la raccomandata per una ma non per tutte le tre multe della cartella, cosa succede?

    2. Quali sono i costi aggiuntivi se eventualmente il giudice di pace respinge il ricorso? 3. Non e’ meglio mandare
    il ricorso al prefetto? O vale solo per le multe e non per le cartelle esattoriali?

    • il consulente fiscale ha detto:

      La cartella esattoriale può essere impugnata entro 60 gg dalla sua ricezione solo davanti al Giudice di Pace territorialmente competente; nel caso di specie lei può eccepire l’omessa notifica in quanto l’onere di dimostrare la notificazione resta a carico della controparte (Gerit o il Comune).

      Se il postino le ha lasciato l’avviso e la residenza è esatta, la notifica si è perfezionata con lo spirare della compiuta giacenza.

      Sul punto, le preciso che non è previsto nessun obbligo di “firmare l’avviso”, altrimenti l’avviso diventerebbe esso stesso una ricevuta e perderebbe la sua funzione. Se il ricorso viene respinto (perchè ad esempio la Gerit dimostra la compiuta giacenza della raccomandata) il Giudice di Pace potrà condannarla al pagamento delle spese processuali oltre, s’intende, alla somma di denaro oggetto della cartella impugnata.

  5. gelsomina guardascione ha detto:

    Il «peccatore» si confessa a Equitalia

    D’accordo, ho peccato. Quegli avvisi color limone avrei dovuto ritirarli, anziché farli marcire dentro la buca delle lettere. Non l’ho fatto perché sono un peccatore, e d’altronde la pigrizia ricade fra i sette peccati capitali. Sicché Equitalia ha fatto bene, anzi benissimo, a iscrivermi un’ipoteca sulla casa.

    Senza degnarmi di un avviso? Certo, perché in guerra – come ha notato su queste stesse colonne Marco Bellinazzo – non dai al nemico il tempo di scappare col bottino. Senza accertare se nel mazzo non vi fosse qualche cartella contestata? Ma Equitalia – ha osservato sempre su queste colonne Angelo Coco, responsabile delle sue attività istituzionali – è solo un agente riscossore. Equitalia non è che la sentinella della legalità fiscale.

    Ci tengo anch’io, alla legalità fiscale. Ci tengono quelle decine di lettori che hanno invaso la mia posta elettronica, nonché il sito web del Sole. Ho imparato molto da queste mail. Grazie a Equitalia, mi sono fatto una cultura. Ora so per esempio che a Vicenza può scattare il fermo amministrativo dell’auto per un vecchio debito di 12mila lire, peraltro contestato.

    So che a Milano t’ipotecano l’immobile per multe sulla macchina che a suo tempo avevi già venduto, perché alla motorizzazione non risulta. E so che in tutti questi casi l’interessato se ne accorge a babbo morto. È la guerra, dice Bellinazzo. E infatti quelle mail trasudano livore, raffigurano l’erario come un esercito nemico.

    Ma non è una guerra che ci serve. E non è affatto vero che il popolo delle cartelle sospese sia una tribù d’evasori, di renitenti alla leva fiscale. Io stesso spendo in multe ben più della media nazionale (76 euro per ogni italiano, compresi i lattanti).

    Poi capita che qualcuna la contesti (c’è un istituto giuridico che si chiama prescrizione) oppure che non ne sappia nulla. Ma forse le mie troppe multe dipendono dal fatto che sono un peccatore. E allora da peccatore pacifista vorrei avanzare due proposte, nel tentativo di siglare un armistizio.

    Primo: Equitalia non ha colpe se il sistema delle notifiche legali è una partita a dadi. Tuttavia potrebbe aggiungere alla raccomandata imposta dalla legge una letterina che viaggi per posta normale. Lo so che non fa fede: però se l’obiettivo è d’informare i sudditi senza succhiargli una giornata di lavoro in code agli uffici postali, magari in questo modo ci si potrà riuscire.

    Secondo: l’ipoteca. Per debiti sotto gli 8mila euro «la legge non detta né limiti né procedure», osserva Coco. Una ragione in più per non usare i carri armati. Perché mai il silenzio della legge, in questo paese senza legge, deve ritorcersi contro il cittadino? Oltretutto negli ultimi tempi varie commissioni tributarie stanno condannando il Concessionario a togliere a proprie spese l’ipoteca; sicché c’è il rischio che alla fine della giostra ci rimettano sia i cittadini che lo stato.

    Insomma fate pure, privateci del tetto e dei vestiti. Ma fatelo dopo averci avvisato, e per importi di qualche rilevanza. Dopo di che potremo fare pace.

    di Michele Ainis

  6. giuseppe baldassarre ha detto:

    Salve, nel caso in cui a ricevere la cartella dell’ Equitalia oppure la multa dell’amministrazione comunale che ha poi originato la cartella ,non sia il titolare ma sia una persona presente in casa ma non risulta sulla ricevuta sdi ritorno il titolo per il quale ritira la stessa , familiare convivente o no..è comunque valida la notifica?grazie

    • cocco bill ha detto:

      La persona deve essere identificabile. Se è convivente del destinatario la notifica è comunque valida. Altrimenti è possibile il ricorso per vizio di notifica.

  7. viky ha detto:

    salve,
    è corretto se cartella esattoriale vieni consegna al curatore fallimentare è non a persona interessata?

  8. alessandro sacrestano ha detto:

    Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti .

    A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09).

    La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria.

    La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

    Caso

    La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/73.

    Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/92, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento.

    Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/73. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

    a. ufficiali della riscossione;

    b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    d. agenti della Polizia Municipale.

    Tesi del Concessionario

    Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale.

    Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale.

    La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

    Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente.

    Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore.

    Giudizio

    Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

    In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

    Conclusioni

    Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale.

    Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

  9. maria de lollis ha detto:

    Equitalia – Nulla la cartella notificata via posta

    Per Equitalia si profila un nuovo preoccupante focolaio: la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia tramite il servizio postale è inesistente.

    Infatti, secondo l’art. 26 del Dpr n. 602/73, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi, ecc.), deve essere tassativamente effettuata solo dai soggetti abilitati ovvero: ufficiali della riscossione, soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale.

    Al di fuori dei casi previsti dalla legge, quindi, tutte le notifiche effettuate per posta raccomandata sono inesistenti, perché effettuate da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie; ciò comporta l’inesigibilità delle somme richieste.

  10. matteo sances ha detto:

    CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE

    La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad esempio un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza 909/05/09 del 23/10/2009), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

    Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

    Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

    L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).

    Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

    a) gli ufficiali della riscossione;

    b) i messi comunali;

    c) gli agenti della polizia municipale;

    d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

    Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.

    Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.

    Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario.

    Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

  11. pasquale parrinello ha detto:

    La cartella esattoriale deve essere notificata nelle mani del contribuente, in mancanza lo stesso dovrà essere avvisato con lettera raccomandata a.r., nel caso di irreperibilità dovrà invece essere depositata presso la Casa Comunale e di tale adempimento dovrà essere data notizia al contribuente mediante affissione del prescritto avviso alla porta dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente, e tramite raccomandata a.r.

    Nella realtà i suddetti adempimenti vengono ignorati e pertanto delle cartelle esattoriali il contribuente non ne ha notizia, ledendo in tal modo il diritto di difesa, con grave nocumento ai propri interessi economici e patrimoniali come diretta conseguenza dell’illegittima attivazione delle procedure di riscossione.

    Il più delle volte le cartelle vengono rilasciate a persone di famiglia anche non conviventi o al portiere dello stabile senza successivo avviso con raccomandata ar., e con diretta immediata lesione della privacy.

  12. Giuseppe ha detto:

    Salve,
    é stata notificata una cartella esattoriale a casa dei miei genitori. Il mio domicilio non é più quello da diversi anni, potreste dirmi se posso impugnare la cartella?

    • c0cc0bill ha detto:

      Bisogna vedere al momento dell’invio della cartella esattoriale quale risultasse fosse la sua residenza (non il domicilio, ma la residenza).

      In ogni caso, se i suoi genitori hanno ritirato la cartella esattoriale, firmando la relazione (relata) in cui essi affermano di conoscerla (ovviamente) ed assumendo l’impegno di provvedere alla consegna, è ben difficile trovare appigli per il ricorso.

    • mario ha detto:

      maledetta equitalia

  13. Massimo S ha detto:

    Ritirata raccomandata in posta( con ritardo di una settimana <) cartella /avvio fermo macchina .. vorrei sapere se la data di notifica e' da quando ho ritirato in posta la cartella …( ho 20 gg decorsi a partire dalla data di notifica x sistemare il tutto)
    ringrazio anticipatamente…

    • weblog admin ha detto:

      Ti suggerisco di considerare data di notifica quella in cui l’atto è stato depositato negli uffici postali per inizio giacenza.

      Infatti, in caso di utilizzo del servizio postale, la legge prevede che la notifica della cartella esattoriale, inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, si dia per avvenuta alla data indicata nell’avviso stesso, sottoscritto dalla persona alla quale l’ufficiale postale consegna la cartella esattoriale.

      Ora la giacenza inizia proprio nel momento in cui non è stato possibile far sottoscrivere l’avviso di ricevimento per momentanea irreperibilità al destinatario.

  14. karalis ha detto:

    se la raccomandata non viene ritirata,
    la notifica avviene comunque oppure no. grazie x lèventuale
    risposta

    Commento di salvatore | Domenica, 7 Settembre 2008

    Sarebbe troppo facile così, non ti pare?

    Se la raccomandata non viene ritirata la notifica è data comunque per effettuata.

    A meno che tu non sia residente altrove ….

  15. consulentefiscale ha detto:

    roberto mantica 27 agosto 2008 at 10:34
    Contribuente socio di soc. di persona, a seguito maggior reddito accertato alla societa, riceve avviso di accertamento che impugna.

    L’ufficio chede il pag.to di 1/3 delle imposte.

    La commisione respinge il ricorso con sentenza del 22.4.02 depositata in data 23.4.02.

    Non si procede a impugnare la sentenza e quindi diviene definitiva 16.6.2003.
    In data 20.2.2005 il concessionario notifica la cartella per la riscossione delle imposte – sulla cartella la data del ruolo e il 2.12.2004.

    La domanda è: sulla base della recente sentenza n. 21498 del 12.11.2004 Corte di Cassazione S.U. il concessionario non doveva notificare la cartella entro il 31.12.2004? nel rispetto dell’art. 17 del dpr 602.
    Ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti

    Vero è che la sentenza 12/11/2004, n. 21498 della Corte di Cassazione SS.UU. ha ricompreso nel termine per l’iscrizione a ruolo, fissato dall’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, anche la fase di consegna al concessionario nonché di notifica della cartella di pagamento, ma è, altresì, vero che in senso contrario si è espressa la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 352 del 19/11/2004.

    La Consulta, infatti, nella pronuncia de qua, ha sottolineato (in conformità con quanto già in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 19 luglio 1999, n. 7662 e dell’08 marzo 2001, n. 3413) che il termine contenuto nell’art. 17 cit. si riferisce, esclusivamente, all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute e della consegna del ruolo stesso all’Intendenza di Finanza, di modo che le ulteriori fasi del procedimento di riscossione, quali la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento (previste dagli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 602/73) possono avvenire anche dopo, senza che si verifichi la decadenza della pretesa tributaria.

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