Notifica cartella esattoriale via posta – se ricevente non individuabile nullità solo con querela falso

Notifica cartella esattoriale via posta - se ricevente non individuabile nullità solo con querela falso

In ordine alla notifica della cartella esattoriale la Commissione Tributaria Regionale adita dalla contribuente aveva affermato in sentenza che:  "Tale avviso di ricevimento deve attestare la persona cui la cartella esattoriale è stata consegnata in maniera che via sia la presunzione che attraverso di essa l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso che ci occupa invece la contribuente afferma di non aver ricevuto detta cartella esattoriale e invero la ricevuta dell'avviso reca una firma inintelligibile da cui non è possibile individuare la persona cui sarebbe stata consegnata" .

Il giudice di merito, pertanto, effettivamente aveva ritenuto la nullità della notifica per l'omessa identificazione sull'avviso di ricevimento della raccomandata delle generalità del soggetto al quale l'atto era stato consegnato, presso l'abitazione della destinataria, non risultando il suddetto identificabile neanche attraverso la sua firma perché inintellegibile.

La Cassazione Sezioni Semplici, su ricorso della Concessionaria per la riscossione dei tributi, con sentenza numero 11708 del 27/05/2011 ha escluso l'invalidità della notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull'avviso stesso delle generalità del soggetto al quale l'atto era stato consegnato, presso l'abitazione della destinataria, anche se il suddetto non risulti identificabile attraverso la sua firma perchè inintellegibile.

A parere della Suprema Corte, infatti, l'articolo 26 DPR numero 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale ... ), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal decreto ministeriale9/4/2001, che all'articolo 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo articolo 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".

Notifica cartella esattoriale con servizio postale - il postino non deve accertare le generalità del consegnatario

Tanto premesso è evidente, secondo i giudici di Cassazione,  che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'articolo 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Nessuna norma dispone in particolare che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge (querela a mezzo di falso).

Non vi è dubbio, per la Suprema Corte, che in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari; d'altra parte però, la cosa non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera "conoscibilità" dell'atto, e non a quello della "effettiva conoscenza" del suo contenuto, così che sempre l'efficacia della notifica deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell'atto in una delle forme previste dalla legge.

Per i giudici di piazza Cavour anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dalla legge numero 890/1982, con la conseguente necessità per l'Ufficiale postale ex articolo 7 di indicare sull'avviso di ricevimento la qualità della persona alla quale la copia dell'atto sia stata consegnata, non essendo stata riscontrata dal giudice di merito una omissione al riguardo per aver la Commissione Tributaria Regionale rilevato quale unica ragione di invalidità della notifica la non intelligibilità della firma per ricevuta, la relativa attestazione farebbe comunque fede fino a querela di falso, indipendentemente dalla volontà o meno dell'interessato di addebitare responsabilità alcuna all'ufficiale postale.

In proposito inequivocabile è infatti la giurisprudenza di legittimita' nel senso che: "In tema di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, numero 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 890 citata, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata, attribuita dall'articolo 2700 del codice civile, in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

Pertanto, per la Suprema Corte, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notifica, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale" (v. Cassazione 22.11.2006, numero 24852; cfr. Cassazione 23.7.2003 numero 11452; 1.3.2003, numero 3065).

Cliccando qui, è possibile scaricare la sentenza numero 11708 del 27/05/2011.

La notifica della cartella esattoriale è legittima anche in presenza di firma illeggibile del destinatario

Con la sentenza numero 15746/12 della Corte di Cassazione, si legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l’atto non sia il destinatario dell'atto, è importante che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 26 del DPR numero 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna .

15 Giugno 2011 · Simone di Saintjust


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3 risposte a “Notifica cartella esattoriale via posta – se ricevente non individuabile nullità solo con querela falso”

  1. avv. Antonella Pedone ha detto:

    Notifica delle cartelle: firma illegibile

    In caso di firma illegibile, si considera valida la notifica della cartella esattoriale

    La Corte di Cassazione ha escluso l’invalidità della notifica della cartella esattoriale effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull’avviso stesso delle generalità del soggetto al quale l’atto era stato consegnato, presso l’abitazione della destinataria, anche se il suddetto non risulti identificabile attraverso la sua firma perchè inintellegibile (Cassazione, sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708).

  2. pasquale fimiani ha detto:

    La Corte di Cassazione ha escluso l’invalidita’ della notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull’avviso stesso delle generalita’ del soggetto al quale l’atto era stato consegnato, presso l’abitazione della destinataria, anche se il suddetto non risulti identificabile attraverso la sua firma perche’ inintellegibile.
    La S.C. ha richiamato l’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 che, riguardo alla notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale, etc.), ma direttamente ad opera del concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    In tal caso, si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all’art. 32 dispone che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta […]”, mentre al successivo art. 39 prevede che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.

    Così individuata la normativa di riferimento, precisa la Corte che, secondo le norme sul servizio postale, la raccomandata ordinaria si considera come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all’atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto a norma dell’art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

    Pertanto, nessuna norma dispone che l’avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato, come viceversa sembrerebbe pretendere nel caso di specie il giudice di merito, e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge.

    Tale principio, prosegue la S.C. è già stato affermato con riferimento ad un atto squisitamente giudiziario come l’atto di appello nel processo tributario, da Cass. Civ., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906, secondo cui “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare”.

    Spiega, infine, la Corte che, in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari e che ciò non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera “conoscibilità” dell’atto, e non a quello della “effettiva conoscenza” del suo contenuto, così che sempre l’efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell’atto in una delle forme previste dalla legge.

  3. Renzo La Costa ha detto:

    Nessuna norma dispone in particolare che l’avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato: una ricevuta di ritorno di una cartella esattoriale notificata per raccomandata è da ritenersi quindi valida, anche se la firma di ricezione è illeggibile. A tale conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione in sentenza n. 11707/2011.

    Con ricorso alla C.T.P. una contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale dalla Concessionaria per la riscossione dei Tributi , con riferimento a cartella esattoriale che si assumeva notificata a mezzo posta con raccomandata relativa a Irpef e llor. A sostegno dell’impugnazione deduceva la contribuente, oltre che vizi dell’intimazione e la intervenuta prescrizione del credito, il difetto di notifica della cartella esattoriale in quanto mai ricevuta. Il giudice adito accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato ritenendo sussistere la dedotta irregolarità della notifica della cartella, e la decisione, appellata dalla Concessionaria, veniva confermata dalla C.T.R. A confutazione della tesi della Concessionaria che riteneva perfezionatasi il procedimento notificatorio con la spedizione della raccomandata e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, ha affermato la CTR che: “Tale avviso di ricevimento deve attestare la persona cui la cartella è stata consegnata in maniera che via sia la presunzione che attraverso di essa l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario. Nel caso che ci occupa invece la contribuente afferma di non aver ricevuto detta cartella e invero la ricevuta dell’avviso reca una sigla inintelligibile da cui non è possibile individuare la persona cui sarebbe stata consegnata”.

    Il giudice di merito, pertanto, ha ritenuto l’invalidità della notifica per l’omessa identificazione sull’avviso di ricevimento della raccomandata delle generalità del soggetto al quale l’atto era stato consegnato, presso l’abitazione della destinataria, non risultando il suddetto identificabile neanche attraverso la sua firma perché inintellegibile.

    L’impugnata decisione non ha trovato la condivisione della Corte. Il D.M. 9/4/2001 – hanno motivato i supremi giudici – all’art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta….”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.

    Tanto premesso è evidente che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all’atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto a norma dell’art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nessuna norma dispone in particolare che l’avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato, come viceversa sembrerebbe pretendere nel caso di specie il giudice di merito, e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge.

    Non vi è dubbio che in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari; d’altra parte però, la cosa non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera “conoscibilità” dell’atto, e non a quello della “effettiva conoscenza” del suo contenuto, così che sempre l’efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell’atto in una delle forme previste dalla legge.

    D’altra parte anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina, prevista dall’articolo 2700 del codice civile, in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale” Il ricorso proposto quindi dall’Agenzia delle Entrate ha trovato accoglimento con cassazione dell’impugnata sentenza.

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