Notifica atti – nullità in caso di mancata indicazione della qualifica del consegnatario
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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In tema di notifiche, la mancata specificazione della qualifica del consegnatario determina la nullità della notifica stessa
In caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, la Cassazione ha ritenuto che la mancata indicazione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento è causa di nullità della notifica stessa a condizione che il destinatario contesti specificamente l'esistenza di un rapporto qualificato con il consegnatario dell'atto.
Sarà a quel punto onere del notificante dimostrare la sussistenza di un rapporto qualificato tra il consegnatario ed il destinatario.
Al riguardo la Cassazione ha affermato: "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario <...> in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notifica sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notifica" (Cassazione, sentenza del 17 settembre 2010, numero 19733).
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