La notifica degli atti » Chiarimenti su irreperibilità assoluta e relativa

La notifica degli atti » Chiarimenti su irreperibilità assoluta e relativa

In tema di notifica di atti, quando l’ufficiale giudiziario non trova il destinatario, è bene sottolineare la differenza tra i casi in cui il ricevente sia solo momentaneamente assente oppure del tutto sconosciuto all'indirizzo. Chiariamo questo aspetto nel prosieguo dell'articolo.

In linea generale, nella prima ipotesi sussiste l’obbligo di informare il destinatario, con una raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, nella casa comunale, dell'atto da notificare.

Nel secondo caso, invece, no.

Irreperibilità relativa

Si ha irreperibilità relativa del destinatario (o ricevente) quando sono conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non è stato possibile eseguire la consegna dell'atto perché:

  1. il destinatario non è stato trovato all'indirizzo;
  2. vi è incapacità o per rifiuto delle persone a ricevere l’atto.

In questa fattispecie, l’u.g. deposita la copia nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Irreperibilità assoluta

Si ha irreperibilità assoluta, invece, quando l’ufficiale giudiziario non riesce a reperire il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto, o quando nel Comune in cui va eseguita la notifica, non c’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Qui la notifica si perfeziona con l’affissione all'albo comunale in busta sigillata dell'avviso di accertamento senza necessità della raccomandata informativa nei confronti del destinatario.

Ricordiamo che, sempre in questo caso, la notifica ai fini della decorrenza del termine per proporre eventuali impugnazioni contro l’atto, viene data per eseguita all'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Il regime è identico per quanto riguarda la notifica di cartelle esattoriali di equitalia sia per atti tributari di diverso genere.

27 Marzo 2014 · Giorgio Valli




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