Notifica atti a mezzo servizio postale e a mezzo servizio privato

La notifica fatta direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce atto pubblico (equivale, cioè, a documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede) e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notifica a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono, infatti, la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

In altre parole, l'attestazione dell'ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto, neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto da un ente pubblico. Ciò porta, a maggior ragione, ad escludere che possa essere idonea l’attestazione di un semplice privato.

Questo l'orientamento della Corte di Cassazione nella sentenza numero 2035 del 30 gennaio 2014.

3 Febbraio 2014 · Giorgio Valli


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