Accertamento fiscale » Nulla la notifica al portiere se non viene attestata l’assenza del destinatario
E da considerarsi nullo l’accertamento fiscale notificato al portiere se non viene attestata l’assenza del destinatario.
È nulla la notifica eseguita nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'articolo 139 codice di procedura civile
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con pronuncia 4627/14.
Accertamento fiscale nullo se notificato al portiere quando c'è il destinatario
Se nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario manca l’attestazione dell'assenza del destinatario, di altri familiari con lui conviventi, la notifica dell'accertamento fiscale non può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile.
In parole povere, quando si effettua la notifica dell'accertamento fiscale, si deve prima tentare la consegna nelle mani del legittimo ricevente o, in sua assenza, di familiari conviventi nello stesso appartamento.
In caso questo non sia possibile, l’ufficiale giudiziario può tentare di consegnare l'atto al portiere dello stabile, ma solo a condizione che nell'attestazione redatta in calce alla relata di notifica, specifichi che ciò è stato fatto a causa dell'assenza del destinatario e, in sua vece, di altre persone abilitate a ricevere la notifica.
Se manca questa precisazione, la notifica dell'accertamento fiscale fatta al portiere del condominio si considera come mai avvenuta e, pertanto, è nulla.
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