Normativa antiriciclaggio – sanzioni ed operazioni frazionate
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 12 mila e 500 euro senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.
Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l’importo di ciascuna di esse inferiore a limite previsto potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo superiore ad euro 12.500.
Infatti, l'obiettivo della norma - che vieta il trasferimento di denaro contante, o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad euro 12 mila e 500, salvo che per il tramite di intermediari abilitati - è quello di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, prprio attraverso la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.
La norma prevista dal legislatore lascia chiaramente intendere che il limite di valore pari a 12 mila e 500 euro non debba essere riferito ai singoli atti posti in essere, ma debba essere valutato con riguardo all'insieme di tutti gli atti che risultino tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare una unica operazione di movimentazione di valuta o di titoli.
Questo l'orientamento sulle norme antiriciclaggio espresso dai giudici di piazza Cavour con la sentenza numero 6792 del 21 marzo 2014.
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