Non si può contestare il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico solo sulla base degli importi esorbitanti addebitati in bolletta

Deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle societa’ telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell’utente.

Se il buon funzionamento e’ contestato, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.

In ogni caso, il cliente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma e’ necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell'utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo.

E' questa l'opinione, in tema di contestazione di una serie di bollette telefoniche, che i giudici della Corte di cassazione hanno espresso nella sentenza 24620/15.

4 Gennaio 2016 · Giovanni Napoletano


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