NON NECESSARIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI TRIBUTI

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La Corte di Cassazione ha ribadito che per procedere all'iscrizione a ruolo di tributi il cui versamento è stato omesso in tutto o in parte non è necessario l’invio di alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate né di Equitalia. Infatti, “tale comunicazione è prevista […] solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente […]. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica «si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente» od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore; o, con riferimento alla legge numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»” (C.

Cass. sent. numero 17396 del 23 luglio 2010).

8 Novembre 2010 · Anonimo




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