Non è reato prelevare dal conto corrente dopo la notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento esecutivo

Non si configura di per sé il reato di sottrazione fraudolenta dei beni al fisco (previsto dall'articolo 11 del Dlgs numero 74/2000) nel caso in cui il contribuente pur sapendo di avere dei debiti con l’Erario - ad esempio a seguito della notifica di una cartella esattoriale - effettui dei prelievi dal proprio conto corrente bancario.

A queste conclusioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (sentenza numero 25.677 del 3 luglio 2012), la quale ha chiarito che affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è necessaria la presenza di una serie di atti connotati da fraudolenza (in pratica da una serie di artifici e raggiri volti ad occultare al fisco i propri averi).

I giudici, quindi, specificano che pur trattandosi di un comportamento in apparenza legittimo occorre valutare attentamente con quali modalità sia stato fatto il prelievo dal conto corrente bancario.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente aveva richiesto all'istituto bancario l’importo di oltre un milione di euro attraverso centinaia di assegni circolari non superiori a euro 2.400,00 allo scopo di non rendere tracciabile il trasferimento del denaro.

Proprio alla luce di tale comportamento, la Suprema Corte ha chiarito che “ … pur  dovendosi sicuramente  affermare  che  una   condotta  di  disposizione,  da parte del proprietario, dei propri  beni  (come  può essere, appunto, quella del titolare di un conto bancario  che  richieda  al   proprio  istituto  di credito  di  prelevare,  anche  integralmente,  le  somme  di   denaro   ivi depositate)   non   può,  evidentemente,   integrare  l'elemento   oggettivo del   reato   di  sottrazione  fraudolenta al pagamento di  imposte  di  cui all'articolo  11  cit., gli  elementi  in  fatto  della  condotta  tenuta  dagli indagati, per  come  riportati   nell'ordinanza  impugnata,  oltre  che  nel decreto   di   sequestro,    lungi    dall'essere    indicativi    di     un comportamento  semplicemente volto a cercare di disporre  dei  propri  beni, sono stati   dal  Tribunale  ritenuti  caratterizzati  dalla  componente  di fraudolenza   che,   nella  struttura  della  norma  ricordata,  colora   di illiceità  un   comportamento   altrimenti   del   tutto   lecito …”.

Alla luce delle predette conclusioni, sarà dunque compito del contribuente valutare attentamente i propri comportamenti in modo da evitare responsabilità di alcun genere.

Avv. Matteo Sances

24 Luglio 2012 · Chiara Nicolai




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