Il diritto di abitazione non spetta al coniuge superstite separato

Al coniuge superstite è riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla metà del patrimonio del coniuge defunto, salvo le disposizioni dettate dal concorso con eventuali figli. In breve, nel caso di un solo figlio, al coniuge superstite spetta una quota pari ad un terzo, mentre si arriva ad un quarto
in presenza di più figli.

In ogni caso, al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare.

Ora, il codice civile equipara, quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato. Tuttavia, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell' attribuzione del diritto di abitazione.

Se, infatti, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell' apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 13407/14.

4 Settembre 2014 · Genny Manfredi


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