Dichiarazione dei redditi – La sostituzione della vasca in doccia o con altra vasca dotata di sportello apribile non dà diritto alla detrazione fiscale del 50%

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione in dichiarazione dei redditi, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale.

In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

In particolare, è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione.

Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di haloterapia o Grotte di sale le relative spese non sono allo stato detraibili.

Dichiarazione dei redditi - Detrazioni per prestazioni rese da Pedagogista

Il pedagogista è un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario. Il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria. Pertanto, le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili.

Dichiarazione dei redditi - Sostituzione caldaia e bonus mobili

Com'è noto, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi alla detrazione del 50 per cento, costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Anche la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Dichiarazione dei redditi - La sostituzione della vasca da bagno in doccia o con altra vasca dotata di sportello apribile non dà diritto alla detrazione fiscale del 50%

Com'è noto, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50 per cento per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti anche su parti comuni.

L'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non può fruire della detrazione del 50%, in quanto è da inquadrarsi tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Inoltre l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.

Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

3 Marzo 2016 · Giorgio Valli


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