Sanzioni tributarie – non si applicano se il versamento delle imposte è impedito dalla crisi economica o dall’inadempienza della PA

Quando è la crisi economica ed evitare l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento delle imposte

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza numero 352/1/10, ha dichiarato che non possono essere comminate le sanzioni amministrative previste dall'ordinamento per il caso dell'omesso versamento di imposte se il contribuente non ha potuto provvedere al pagamento del dovuto perché versava in uno stato di forte crisi economica.

Il caso sottoposto all'attenzione del collegio pugliese è quello, oggi invero molto frequente, di una società che, a causa dell'attuale congiuntura economica, verteva in un tale stato di crisi da non poter più fare fronte agli oneri tributari.

Alla contribuente era, quindi, stata recapitata una cartella di pagamento con cui, insieme al pagamento delle somme omesse, era stato ingiunto anche il pagamento di sanzioni tributarie molto elevate (€ 214.998,89!).

La contribuente, tuttavia, ha ritenuto nel suo caso sussistenti le cause di esclusione della punibilità previste dall'ordinamento tributario, il quale, all'articolo 6, co. 5, decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

I giudici salentini aditi hanno accolto appieno le tesi difensive della ricorrente e hanno annullato le sanzioni comminate.

A tali conclusioni il collegio giudicante è giunto affermando che la “forza maggiore” è “una forza esterna, che determina la persona o la società, in modo inevitabile, a compiere un atto non voluto […]. In definitiva […] essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali”.

Questa circostanza, sempre secondo la sentenza in rassegna, si era realizzata senza alcun dubbio nel caso esaminato, e doveva pertanto ritenersi che l’omesso versamento era conseguenza dell'improvvisa e imprevedibile crisi economica mondiale.

La forte crisi economica, situazione esterna al soggetto ricorrente, realizzando l’esimente della forza maggiore, rendeva quest’ultimo non sanzionabile amministrativamente e, quindi, le sanzioni a lui comminate dovevano essere annullate.

I principi appena richiamati dai giudici pugliesi appaiono di estrema importanza e possono rappresentare un modo per evitare a piccoli contribuenti (società ma anche privati) la beffa delle sanzioni oltre al danno della crisi: come la ricorrente, infatti, l’omesso versamento di quanto liquidato dalla dichiarazione correttamente presentata è spesso l’esito di situazioni di crisi temporanea di liquidità che devono essere guardate con un occhio diverso rispetto a quei casi in cui l’evasione non è altro che uno strumento di arricchimento.

Quando è l'inadempienza nei pagamenti da parte della PA ed evitare l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento delle imposte

Con la sentenza numero 163/6/12, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che è illegittima l’applicazione di sanzioni quando l’inosservanza delle norme tributarie è imputabile ad una causa esterna ed indipendente dalla volontà del contribuente e che non può ravvisarsi un comportamento colpevole del contribuente messo in seria e permanente difficoltà, per il pagamento delle imposte, dal comportamento gravemente inadempiente della Pubblica Amministrazione.

Il caso, nella fattispecie, si riferisce al mancato pagamento dei tributi da parte di una società di servizi, a causa dei cronici ritardi della Regione Campania (committente) nel pagamento dei corrispettivi dovuti.

Alla società era stata successivamente notificata una cartella esattoriale per gli importi non versati, ulteriormente gravati dalle sanzioni previste per l’omesso o il tardivo versamento.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla società di servizi, sancendo che possibili ed incombenti situazioni di difficoltà momentanea debbano rientrare nel concetto di alea e rischio di impresa e non possono, quindi, qualificarsi come cause di forza maggiore esimenti delle obbligazioni tributarie.

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli


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