Agevolazioni fiscali prima casa » No se c’è restauro senza cambiare residenza

Niente agevolazioni fiscali per la prima casa se il contribuente trasferisce la residenza finita la ristrutturazione a oltre un anno dall'acquisto

Il contribuente che trasferisce la residenza nell’abitazione a oltre un anno dall'acquisto non può usufruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se si è stabilito nell’immobile appena finita la ristrutturazione, e quindi non appena disponibile effettivamente.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 17249/13, ha stabilito che: Il contribuente che trasferisce la residenza nell’abitazione a oltre un anno dall'acquisto non può usufruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se si è stabilito nell’immobile appena finita la ristrutturazione, e quindi non appena disponibile effettivamente.

Infatti, il Testo Unico sull’imposta di registro, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l'acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui e ubicato l'immobile ovvero che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.

La Suprema Corte ha applicato anche a questo caso il principio per cui secondo il dpr sull’imposta di registro, le fruizioni delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa stabiliscono che, in base alle risultanze anagrafiche, l'acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui e ubicato l'immobile e perciò che si impegni, dopo l'atto d'acquisto, a stabilirla in quel comune entro il termine di diciotto mesi.

Ma non solo.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.

Con questa sentenza, difatti, la Suprema corte ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda, non ritenendo necessari altri accertamenti e dando completamente ragione all'amministrazione finanziaria bocciando il ricorso introduttivo del contribuente che ora dovrà versare all'Erario la maggiore imposta di registro.

La decisione ha messo tutti d’accordo al Palazzaccio.

Infatti, anche la Procura generale aveva chiesto in udienza di accogliere il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate.

23 Luglio 2013 · Giorgio Valli




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